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RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) – COMPOSIZIONE – MODIFICA TRA FASE DI PRE QUALIFICAZIONE


Dai commi 11 e 9 dell’art.48 del Codice dei Contratti emerge una limitata modificabilità soggettiva dell’operatore economico nelle procedure di affidamento degli appalti, tesa a prevenire l’elusione della disciplina della preventiva qualificazione dei concorrenti e, dunque, ad assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse e a consentire un controllo preliminare compiuto dei requisiti di idoneità morale tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti. Anche nel caso in questione, in forza dell’unitarietà della procedura, pur articolata in fase di prequalifica e fase dell’offerta vera e propria, tale principio deve trovare applicazione in quanto una diversa interpretazione condurrebbe a rendere inutiliter dato il controllo già effettuato dalla Stazione Appaltante in sede di prequalifica. La Stazione Appaltante ha correttamente escluso la ricorrente in applicazione dell’art. 48 comma 19 del Codice dei Contratti per cui “è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire”, in quanto la variazione della composizione soggettiva del concorrente non appare dettata in questo caso da “esigenze organizzative” quanto, piuttosto, dall’intenzione del Consorzio di rimodulare la propria forma di presentazione in gara per usufruire del massimo punteggio a disposizione per la qualificazione in materia di gestione dell’energia (secondo un criterio di valutazione delle offerte reso, però, noto dalla Stazione Appaltante solo successivamente all’emissione del bando). Non sono sufficienti a giustificare il mutamento della compagine soggettiva dell’offerente tra fase di prequalifica e fase di offerta neppure le disposizioni della lettera d’invito richiamate dal ricorrente, poiché la possibilità di “modificare o integrare i dati precedentemente trasmessi non oltre la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta” va evidentemente interpretata nel senso di far salve le preclusioni stabilite ex lege e di permettere agli operatori economici di comunicare alla Stazione Appaltante esclusivamente i (limitati) cambiamenti nelle more intervenuti quanto ad amministratore, a forma giuridica, condanne, ecc. non incidenti sulla forma di partecipazione alla gara, che resta regolata dall’art. 48 cit.

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