PATENTE A CREDITI
L'istituto della patente a crediti è diventato definitivamente operativo, dal 1° ottobre 2024 con emanazione del Decreto 18.09.2024 n. 132, pubblicato il 20 settembre 2024 in Gazzetta Ufficiale.
Rispetto alla bozza del Decreto precedentemente pubblicata (art.29 del DL 19/2024, che hanno modificato l'art.27 del TU Sicurezza sul Lavoro), sono state fatte le seguenti integrazioni:
Per quanto riguarda l’Art. 1:
-
Ai fini del rilascio della patente in formato digitale, attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, oltre ai requisiti stabiliti nella bozza del Decreto è stato introdotto anche: il documento di valutazione dei rischi (DVR) tramite autocertificazione
-
Sono soggetti sia le imprese sia i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche attraverso un soggetto munito di apposita delega in forma scritta
-
È necessario informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale della presentazione della domanda entro cinque giorni dal deposito.
Mentre quelle dell’Art. 3 sono:
-
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori direttamene imputabile al datore di lavoro, avviene sospensione tramite provvedimento cautelare
-
Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione, la sospensione può essere applicata se le esigenze cautelari non sono state soddisfatte
-
La durata della sospensione della patente, che comunque non sarà mai superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni
Per l’Art. 4 invece:
-
Il punteggio della Patente può essere incrementato, da un minimo di 30 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi
Per l’Art. 5 sono:
-
Per la storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente
-
Fino a 20 crediti in mancanza di provvedimenti
-
Fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro come:
a. la UNI EN ISO 45001 o UNI 11751-1
b. soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
c. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS
Infine, per l’Art. 7 sono:
-
è prevista una modalità di recupero crediti, fino a 15, subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL
Nel decreto pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale è stata allegata anche una tabella di assegnazione dei crediti aggiuntivi. Ne riportiamo qui di seguito una breve estrapolazione:
-
In merito all’Articolo 5 riguardante i crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
o 5 crediti per il possesso di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001
o 4 crediti per il possesso del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1
-
In merito all’Articolo 5, comma 4, lett. B) crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione non ricompresi nel punto precedente
o 1 credito per possesso della certificazione SOA di classifica I
o 2 crediti per possesso della certificazione SOA di classifica II