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Il potere di rappresentanza nel raggruppamento temporaneo di imprese


In tema di raggruppamento temporaneo di imprese, l’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 157/95 non impedisce al legale rappresentante della capogruppo di nominare un procuratore speciale per determinati affari del raggruppamento. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con la sentenza n. 8407 depositata il 27 aprile 2016. Il procuratore speciale di un Raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un Consorzio per il pagamento del corrispettivo dovuto per l’attività svolta a suo favore. A seguito di opposizione del Consorzio, il Tribunale revocava il decreto sostenendo che l’attore non avesse alcuna legittimazione alla richiesta dei compensi in quanto l’unico titolare della rappresentanza del Raggruppamento è il soggetto capogruppo (nel caso di specie uno studio di architettura), il quale non avrebbe il potere di delegare detta rappresentanza ad altri soggetti. Il quarto comma dell’articolo 11 D.Lgs. 157/95 così recita: “Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo”. La semplice lettura del testo in esame consente di rilevare che la legge, nell’evidente intento di semplificare la gestione dei rapporti tra l’amministrazione committente e le imprese raggruppate, prescrive che tutti tali rapporti vengano concentrati in capo a quella che le stesse imprese raggruppate designino come capogruppo: a tal fine si prevede il conferimento di un mandato speciale con rappresentanza (rapporto gestorio) ed il conferimento di una procura attributiva di poteri rappresentativi; per quanto riguarda il rapporto gestorio, la legge prevede che il mandato venga conferito all’impresa capogruppo (sia essa una impresa individuale o una società, dotata o meno di personalità giuridica); per quanto riguarda la procura,la legge prevede che la stessa venga conferita al rappresentante legale dell’impresa mandataria, nel palese intento di armonizzare l’attribuzione di poteri rappresentativi con il conferimento di poteri gestori, attribuendo i primi al legale rappresentate dell’impresa mandataria. Dunque, tanto il potere gestorio dell’impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate della stessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione dell’impresa capogruppo liberamente e volontariamente effettuata dalle imprese raggruppate; queste ultime, infatti, sono si vincolate a designare una capogruppo, ma sono libere di scegliere quale delle imprese partecipanti al gruppo debba ricevere tale designazione, così come sono libere di scegliere, qualora l’impresa capogruppo sia una società con una pluralità di legali rappresentanti, a quali di costoro conferire la procura. L’attribuzione dei poteri gestori in capo all’impresa designata e dei poteri rappresentativi in capo al legale rappresentate della stessa dipendono dunque non dalla legge ma da un atto di autonomia negoziale dei mandanti/rappresentati. Non vi sono dunque ragioni per ritenere operante il principio delegatus delegare non potest, il quale non opera nel campo del diritto privato.Le questioni sono, quindi, se il legale rappresentante dell’impresa capogruppo possa: a) nominare un procuratore speciale per determinati affari del raggruppamento di imprese; b) in ipotesi affermativa, scegliere tale procuratore tra gli altri componenti del medesimo raggruppamento di imprese. La risposta a tali questione non può che essere positiva, non essendovi ragioni – in materia non soggetta all’ambito di operatività del principio delegatus delegare non potest – per restringere senza plausibili motivi l’operatività degli ordinari principi della rappresentanza negoziale.L’attribuzione di poteri rappresentativi, da parte del legale rappresentante dell’impresa capogruppo, ad altro componente del medesimo raggruppamento di imprese non si risolve – come pure è stato detto – in una elusione della disposizione che impone alle imprese raggruppate di conferire la procura al rappresentante legale della capogruppo. Invero, la ratio di tale disposizione, che è quella di garantire alla pubblica amministrazione committente di potersi rapportare con un unico soggetto per la trattazione di tutte le questioni concernenti la gestione dell’appalto, non è infatti frustrata dalla possibilità che tale soggetto designi uno degli associati al raggruppamento quale proprio procuratore per la trattazione di determinati affari relativi alla gestione dell’appalto, giacché il procuratore designato tratterà detti affari pur sempre in nome e per conto dell’impresa capogruppo.

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