L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la Delibera n.714 del 31 luglio 2018 relativa al parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 chiarisce che la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’obbligo di eseguire il sopralluogo non può che riferirsi a ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti e l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti e che nel caso di specie le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara appaiono chiare e puntuali nello stabilire gli oneri relativi al sopralluogo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e che pertanto non si possano richiamare i precedenti, pure esistenti, riferiti a casi nei quali le prescrizioni del bando lacunose o non chiare impongono che l’amministrazione attivi lo strumento del soccorso istruttorio per sanare le attestazioni di sopralluogo irregolari (TAR Genova, Sez. II, 21 marzo 2018, n.238; Parere n. 159 del 23 settembre 2015).L’ANAC con la Delibera n.714 del 31/07/2018 ha considerato:
che l’obbligo di sopralluogo inserito nella legge di gara concerne un’attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti di valutare la prestazione richiesta e di formulare un’offerta seria, attendibile e consapevole. Pur in assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel nuovo Codice dei Contratti, l’art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016, nel disciplinare i termini per la presentazione delle offerte di gara, prevede espressamente la possibilità che le offerte siano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e, anzi, estendendone la portata applicativa rispetto al precedente assetto normativo (art. 106 d.P.R. 207/2010), dal momento che il citato art. 79 è applicabile indistintamente tanto ai lavori quanto ai servizi (TAR Lazio, Sez. III, 12 aprile 2017, n. 4480);
che la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’obbligo di eseguire il sopralluogo non può che riferirsi a ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti e l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti (cfr., da ultimo:Tar Campania, Sez. VIII, 15 dicembre 2017,n. 5911 e giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso degli RTI costituendi in particolare, poiché il raggruppamento giuridicamente ancora non esiste, non essendo stato costituito, è necessario che ciascuna ditta sottoscriva le offerte e i documenti che ne fanno parte. Tale impostazione è stata ribadita dall’Autorità con le deliberazioni n. 1228 del 22 novembre 2017 e n. 2 del 10 gennaio 2018 (recanti, rispettivamente, il Bando-tipo n. 1 per contratti di servizi e forniture sopra soglia e il Bando-tipo n. 2 per l’affidamento di servizi di pulizia), nelle quali si prevede che – in caso di RTI costituendo – il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.