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CODICE DEI CONTRATTI, A CHE PUNTO È IL LAVORO DELL’ANAC?


Nonostante la riforma degli appalti pubblici in Italia stenti a decollare a causa di una struttura iperstatica che dopo due anni non si è ancora definita, non si può dire che le colpe siano da ricercare nel lavoro dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Chi scrive non è un “fan” dell’Anticorruzione intesa come Authority deputata alla vigilanza del mondo degli appalti pubblici in Italia perché, pur riconoscendo che soprattutto i grandi appalti non siano stati esenti da indagini che hanno interessato politici e imprenditori, è sbagliato (soprattutto dal punto di vista “comunicativo“) lasciar passare il messaggio che il settore sia necessariamente associato a fenomeni di natura corruttiva. Sarebbe stato meglio lasciare il compito alla vecchia AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), soprattutto in un contesto in cui l’ANAC era nata esclusivamente per vigilare sul settore pubblico salvo trovarsi nel 2014 ad assumere anche le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art. 19 del d.l. 90 del 2014), ma con risorse evidentemente limitate per far fronte ai diversi compiti progressivamente attribuiti nel settore degli appalti pubblici e dell’anticorruzione. Ciò premesso, con il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) l’ANAC si è ritrovata ad assumere un ruolo chiave nel settore degli appalti pubblici con competenze molto eterogenee e complesse, soprattutto in ambito regolatorio. Il nuovo codice dei contratti ha, infatti, previsto per il completamento della riforma 64 provvedimenti attuativi di cui all’ANAC sono stati assegnate 10 Linee guida e la proposta per 3 decreti del MIT. Allo stato, l’ANAC ha già redatto e approvato 6 delle 10 linee guida previste; per tre linee guida l’iter di approvazione è in corso. Per quanto concerne le linee guida di cui all’art. 38, comma 6, relative alle modalità di attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC è in attesa del dPCM previsto dal co.2 del medesimo art.38. Oltre ai suddetti atti, l’Autorità ha adottato 5 linee guida non direttamente attuative del Codice, ma approvate dopo la sua entrata in vigore (offerta economicamente più vantaggiosa, incarichi di progettazione, tracciabilità dei flussi finanziari, affidamento dei beni infungibili, appalti per la vigilanza privata), mentre 2 sono in corso di adozione (servizi legali e clausole sociali). Questo oltre ad un innumerevole numero di comunicati del Presidente, delibere, determinazioni, pareri sulla normativa e pareri di precontenzioso.

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