La stazione appaltante ha illegittimamente attribuito i punteggi relativi alla componente quantitativa inserendo nell’algoritmo di riferimento non i ribassi percentuali offerti, ma il valore assoluto delle offerte, generando il cosiddetto effetto di appiattimento” dei punteggi relativi alle offerte economiche, che si sono differenziate di soli 3,35 punti, sebbene le stesse siano caratterizzate da un’oggettiva diversità, e sebbene il rialzo formulato nell’una sia considerevolmente superiore (quasi il doppio) rispetto all’altra. Svuotando di contenuto la componente economica in relazione alla quale erano previsti 30 punti, la Stazione appaltante ha sostanzialmente snaturato il criterio di aggiudicazione scelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che, se fosse stato legittimamente inserito il ribasso percentuale rispetto alla base d’asta nell’algoritmo di calcolo descritto nella lettera d’invito, si sarebbe operata una significativa differenziazione tra i punteggi, tale da valorizzare specificatamente l’aspetto economico dell’offerta, che avrebbe potuto comportare l’aggiudicazione in favore della ricorrente. Ed invero, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: “Nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che, nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo — attribuendo il punteggio minimo pari a zero all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore — al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta” (Consiglio di Stato, sez. V, 14.08.2017, n. 4004). E’ stata, invero, ritenuta illegittima la previsione di una formula matematica per la valutazione delle offerte economiche incentrata sul rapporto tra la base d’asta e i valori assoluti delle offerte presentate, anziché sul rapporto tra i ribassi percentuali con attribuzione del punteggio massimo al maggior ribasso, con conseguente notevole restrizione dei differenziali di punteggio per tale componente, malgrado differenze di prezzi altrettanto significative (Consiglio di Stato, sez. V, 28.08.2017 N. 4081).