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Tracciabilità dei flussi finanziari: aggiornate Linee Guida ANAC


L’ANAC, con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, ha reso noto sul proprio sito in data 28 giugno 2017 l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136” sulla scorta delle novità introdotte con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto correttivo Codice appalti). In particolare l’Autorità ha ritenuto necessario aggiornare la determinazione n. 4 del 2011, al fine di adeguare le disposizioni contenute alle nuove disposizioni codicistiche nonché a giurisprudenza e prassi consolidate. Si legge, in particolare: “Si evidenzia che il legislatore europeo ha espresso nelle direttive del 2014 una nozione di appalto ben più ampia della nozione italiana, come desunta dal codice civile, essendo teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016)”. Tale impostazione determina l’inclusione nell’ambito oggettivo di applicazione del Codice di fattispecie che erano escluse dalla disciplina dell’evidenza pubblica nel previgente quadro normativo. Secondo l’ANAC, ciò appare in linea con le finalità, sottese alla legge n. 136/2010, di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche e intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose.

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