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Decreto Legislativo N.56 del 19/04/2017: si attendono ulteriori modifiche e correzioni


Già si vocifera che ci saranno ulteriori modifiche e correzioni al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “decreto correttivo” al codice dei contrati di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 .

Tali modifiche sembrano dovute ad evidenti errori ancora esistenti sia nel testo del d.lgs. n. 50/2016 che nel testo del d.lgs. n.56/2016.

La modifica più corposa è quella che riguarda il reinserimento nell’articolo 211 ed in particolare la proposizione dopo il comma 1 dei due seguenti due ulteriori commi 1-bis ed 1-ter: “1-bis. L’Anac è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti relativi a contratti di rilevante importo , di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter. L’Anac se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento affetto da gravi violazioni del presente codice , emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Se la stazione appaltante non si conforma entro il termine assegnato dall’Anac, comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione del parere , l’Anac può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi il giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo. L’Anac con proprio regolamento può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri di cui al presente comma.” che, anche, se in maniera più ammorbidita, ridanno a Raffaele Cantone quei poteri che erano stati tolti con l’abrogazione del previgente comma 2.

Quindi , mentre con il previgente comma 2, abrogato dal decreto correttivo l’Anac poteva immediatamente sospendere direttamente i contratti sospetti, adesso, con la nuova versione ha la facoltà di ammonire e successivamente, di ricorrere al TAR.

Ma a questa modifica, già certa, potrebbero aggiungersene altre dovute ad evidenti errori materiali ancora esistenti sia nel testo del d.lgs. n. 50/2016 che nel testo del d.lgs. n.56/2016; ci riferiamo:

  1. all’articolo 37, comma 3, lettera b) in cui, alla fine, il segno “.” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “;”

  2. all’articolo 45, comma 2, lettera g) in cui, alla fine, il segno “;” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “.”

  3. all’articolo 59, comma 3, lettera c) in cui, alla fine, il segno “;” posto alla fine della lettera, dovrebbe essere sostituito dal segno “.”

  4. all’articolo 103, comma 10 in cui, alla fine, il segno “;” posto alla fine della lettera, il segno “(virgolette) dovrebbe essere cancellato

  5. all’articolo 104, comma 9 in cui, dopo il numero del comma manca il segno “.”

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