Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 è stata pubblicata la legge 7 aprile 2017,n.45 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”. Nella legge di conversione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale diverse novità che meglio si intuiscono leggendo il dereto-legge 9 febbraio 2017, n.8 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione. Il provvedimento definitivo, così come scaturisce dalla legge di conversione contiene nuove misure urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proseguiti anche nell’anno in corso. E’ opportuno, preliminarmente, osservare come con l’articolo 5 del decreto-legge coordinato non torna, soltanto, l’appalto integrato ma, anche, come è possibile rilevare nel comma 1-bis del citato articolo 5, che l’attività di progettazione può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli Uffici speciali per la ricostruzione in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge ma, anche, dal personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-INVITALIA nonché, con apposita convenzione, da personale della società Fintecna Spa. Ma c’è ancora di più perché sempre con lo stesso comma 1-bis ritorna l’incentivo per la progettazione in quanto nell’ultimo periodo del citato comma 1-bis è testualmente scritto: “Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.Desiderando ripercorrere adesso le misure per la ricostruzione inserite all’interno del provvedimento segnaliamo quanto segue:
l’articolo 1 attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello, mentre l’articolo 2 contiene disposizioni per l’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture di emergenza. Nel corso dell’esame in Assemblea, è stata inserita una disposizione, che precisa che le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti destinatari delle erogazionil iberali in denaro, effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, sono identificati ai sensi del D.P.C.M. del 20 giugno 2000, che ha individuato i predetti enti, anziché con decreto dei prefetti come prevede attualmente la norma. Nel corso dell’esame in Assemblea,è stato altresì previsto che sono i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, a curare la pianificazione urbanistica relativa alla ricostruzione.
l’articolo 3 interviene sulla disciplina in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione; si prevede, tra l’altro, l’estensione del contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture anche agli impianti, oltre che alle finiture interne ed esterne delle medesime strutture (lettera 0a), mentre l’articolo 4 dispone in ordine all’ampliamento dei termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione. Ulteriori disposizioni sulla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione, anche con riguardo alla decadenza dalle agevolazioni, sono inserite dall’articolo 18 quater inserito dalla Commissione.
l’articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell’anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti, e, con riferimento agli immobili, prevedere la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell’anno scolastico 2017/2018;
l’articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente e prevede la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche;
l’articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES.
l’articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. Si prevede, inoltre, la destinazione degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (art. 18-septies).
l‘articolo 18-bis dispone che, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
l‘articolo 18-ter dispone l’applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016, relativa alla concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017;
l’articolo 18-nonies integra la disposizione (dettata dall’art. 13, comma 4, del D.L. 189/2016), che ha esteso l’applicazione delle modalità e delle condizioni previste dal D.L. 189/2016 agli interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997-1998, al fine di estenderne l’applicazione anche agli interventi sugli immobili danneggiati/inagibili dalla crisi sismica che ha colpito l’Umbria nel 2009;
l’articolo 18-decies, prevede che, ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, si provvede con le procedure dettate dal D.L. 189/2016, come modificate dal decreto in esame.
Specifiche disposizioni riguardano la realizzazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese, che, al fine di assicurare la continuità del culto, prevedono la possibilità per i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero per le diocesi, situate nei comuni di cui all’art. 1 del D.L. 189/2016, di procedere – contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene – all’effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali. (art. 1, co. 2-quinquies) Nel corso dell’esame in Assemblea, è stato previsto che, ove nel corso dell’esecuzione degli interventi concernenti le chiese, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell’azione definitiva e di quella provvisionale, nei limiti comunque di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i predetti soggetti sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione.Ulteriori disposizioni riguardano, infine, la notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata (art. 1, co. 2-sexies); è stato, anche, previsto che le notificazioni e le comunicazioni si effettuano mediante pubblici proclami.È stato infine previsto che gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive devono essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell’attività. In caso di indisponibilità di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell’ambito del medesimo comune risulti eccessivamente onerosa, la delocalizzazione può essere effettuata in un altro comune, purché vi sia l’assenso del comune sede dell’attività economica e di quello ove la stessa viene delocalizzata.Oltre alle misure per la ricostruzione il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale contiene anche:
Misure per le imprese negli articoli 3 comma 1-undecies, 7-bis, 15, 15-bis;
Misure in materia ambientale negli articoli 7, 7-ter, 11 e 21-ter;
Misure in materia sociale negli articoli 10 e 12;
Misure riguardanti il personale nell’articolo 18;
Misure in materia fiscale nell’articolo 11;
Ulteriori disposizioni negli articoli 5 comma 2-ter, 8, 9, 9-bis, 10-bis, 11-ter, 16, 17-bis, 18-septies, 18-decies, 19, 19-bis, 20-bis, 20-ter, 21, 21-quater;
Misure riguardanti gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo negli articoli 1 comma 1-bis, 3 comma 1-decies, 2 comma 3-bis;
Misure riguardanti gli eventi sismici del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto negli articoli 3, comma 1, 3 comma 1-bis, 3 commi dll’1-quinquies all’1-novies.