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PAT: il TAR Catania sul mancato deposito della copia cartacea d’obbligo


Il TAR Sicilia – Catania, Sez. III, con la sentenza n. 499 del 13 marzo 2017, sulle conseguenze nel caso di mancato deposito della c.d. copia cartacea d’obbligo e sul deposito di un ricorso senza firma in formato digitale. Il Collegio ha affermato che “Il precetto di cui all’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, secondo il quale, è necessario il deposito di “una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, per tutto il corrente anno 2017, è volto a consentire al Collegio una più agevole lettura degli atti processuali”. Pertanto è stato ritenuto inammissibile un ricorso costituente una copia per immagine dell’atto cartacea e che non riportava alcuna firma in formato digitale e senza attestazione di conformità, così come la procura a margine e le notifiche, non firmate digitalmente e non asseverate. Il TAR Catania, sul merito, si è pronunciato altresì su un bando di gara in cui veniva chiesto ai partecipanti di documentare eventuale pregresso svolgimento di servizi analoghi, asserendo che “la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto, né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, atteso che la “ratio” sottesa alla succitata clausola del bando va individuata nel contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche”.

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