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Super appalto Consip: illegittimo secondo il CdS


Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1038 del 6 marzo 2017, si è pronunciato sulla legittimità o meno di un bando di gara di CONSIP, che prevedeva lotti così ampi da condizionare gravemente la partecipazione delle imprese, in violazione dei principi di concorrenza e di par condicio. I giudici di Palazzo Spada hanno così statuito: “È illegittimo il bando di una gara a procedura aperta indetta dalla Consip s.p.a. per la stipula di convenzioni ai sensi degli artt. 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) e 58 della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), di durata biennale, con facoltà di proroga per un anno, per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza, ove risulti che, per effetto della dimensione dei lotti territoriali previsti, siano stati violati i principi di concorrenza, buon andamento dell’Amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità”. Nel caso di specie è stato messo in rilievo il fatto che la partecipazione ad una gara di rilevante interesse strategico, a causa del suo elevato valore complessivo (540 milioni di euro) è di fatto appannaggio di pochissimi grandi operatori economici del settore, già detentori di posizioni consolidate di mercato, precludendo nel contempo la partecipazione ad imprese di media e piccola dimensione. Infine, il Collegio ha ritenuto priva di fondamento l’argomentazione mossa dall’Amminsitrazione secondo cui la ditta ricorrente avrebbe potuto partecipare alla gara quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese, in quanto “la partecipazione di un operatore economico ad un raggruppamento temporaneo non dipende dall’esclusiva volontà di quest’ultimo, ma anche della concorde decisione di altre imprese di costituire un’associazione temporanea”.

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