La Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di invitare ad una procedura il gestore uscente del servizio posto in gara. Lo ha ricordato la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza 15 dicembre 2016, n.1906 con la quale è intervenuta in merito ad un ricorso presentato da un’impresa che non era stata invitata alla gara per l’affidamento del servizio di cui aveva effettuato il servizio negli anni precedenti. Il TAR ha ricordato il principio di rotazione negli appalti previsto dall’art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per il quale la Stazione appaltante non ha alcun obbligo di invitare ad una gara il gestore uscente ma una mera facoltà di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all’esterno. In sostanza, ove l’Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l’apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione. Sul tema si sono divisi i giudici di primo e secondo grado. Mentre prima di questa sentenza il TAR si era sempre espresso ammettendo la necessità di escludere il precedente affidatario, il Consiglio di Stato era di teoria opposta. Con questa nuova sentenza, il TAR ha rafforzato il principio di concorrenza previsto dal Codice degli Appalti, lasciando però margine di discrezionalità alle Stazioni Appaltanti che vogliano invitare alla procedura i precedenti affidatari. In quest’ultimo caso, infatti, il TAR ha ammesso che resta a discrezione la facoltà di invitare il gestore uscente ma motivando opportunamente la scelta.