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Gare d’appalto: principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica


Il TAR Veneto, Sez. I, con la sentenza n. 1269 del 16 novembre 2016, si è pronunciato sulla illegittimità dell’aggiudicazione di un appalto di servizi ad una ditta la cui offerta tecnica prevedeva una franchigia annuale per lavori di manutenzione straordinaria. Si legge dalla sentenza: “E’ illegittima, per violazione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi, in favore di una ditta la cui offerta tecnica rechi la previsione di una franchigia annuale per lavori di manutenzione straordinaria”. A parere del Collegio, infatti, in questo caso dai verbali di gara era emerso con evidenza che la previsione di tale franchigia – che indubbiamente costituisce un elemento economico preponderante – aveva inciso in modo decisivo sulla valutazione positiva dell’offerta tecnica della ditta aggiudicataria, essendo stata favorevolmente apprezzata, fra le migliorie da quest’ultima proposte, soprattutto la previsione di tale franchigia.

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