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Procedura negoziata senza bando di gara: il parere del CdS su linee guida ANAC


Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 2284 del 3 novembre 2016 sullo schema di Linee guida dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (art. 63, commi 2, lett. b, 3, lett. b, e 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). I giudici di Palazzo Spada hanno messo in rilievo il carattere non vincolante delle linee guida dell’ANAC, rimarcando contestualmente la funzione promozionale di buone prassi da parte delle stazioni appaltanti. Le linee guida in esame, pertanto, adottate in virtù della previsione generale di cui all’art. 213, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 hanno lo scopo di fornire un indirizzo applicativo a fronte della rilevazione di una prassi di ricorso eccessivo alla procedura negoziata senza bando. Si legge inoltre: “Le stesse linee guida affrontano il tema dell’affidamento diretto a esecutore “infungibile” tenendo conto non solo dell’art. 63 codice, ma di altri, e nuovi istituti, quali la programmazione per servizi e forniture, le consultazioni preliminari di mercato, le nuove regole in tema di progettazione. Tali istituti non erano vigenti all’epoca della precedente consultazione svoltasi da ottobre a novembre 2015, sicché gli operatori non hanno potuto tenerli in adeguata considerazione”.

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