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Appalti: è legittima la sostituzione in corso di gara della consorziata


Il TAR Calabria, sez. I, con la sentenza n. 1079 del 2 novembre 2016, si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusione dalla gara di un consorzio stabile in quanto una consorziata è stata raggiunta da una misura interdittiva antimafia, senza tener conto dell’istanza di sostituzione. Si legge dalla sentenza: “E’ illegittima l’esclusione di un consorzio stabile da una gara di appalto di lavori, motivata con riferimento al fatto che una consorziata è stata raggiunta da una misura interdittiva antimafia, ove il consorzio stesso, in corso di gara, abbia tempestivamente inoltrato alla P.A. formale richiesta di sostituzione della suddetta consorziata, ai sensi dell’art. 95 del codice antimafia”. Secondo il Collegio deve, infatti, essere garantita l’estensione del sistema delle esclusioni previsto per le associazioni temporanee di impresa anche ai consorzi qualunque siano le modalità attraverso le quali essi partecipano ad una procedura di gara, ove una delle imprese associate (o consorziate) sia raggiunta da informativa prefettizia interdittiva sancendo che la sostituzione della impresa raggiunta da interdittiva va consentita da parte della stazione appaltante anche prima della stipula del contratto.

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