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Appalti, si potrà essere esclusi dalle gare solo per illeciti professionali abituali


Le Stazioni Appaltanti potranno escludere dalle gare i professionisti e le imprese in caso di carenze professionali persistenti o di comportamenti volontari tesi a influenzare gli esiti delle valutazioni e alterare la par condicio. Potrebbero essere approvate a breve le linee guida dell’Anac sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto. Le linee guida attuano l’articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice Appalti. La prima versione era stata posta in consultazione prima dell’estate. Ora l’Anticorruzione ha accolto alcune delle osservazioni presentate e ha inviato il testo al Consiglio di Stato. La prima differenza che salta all’occhio è che non sarà più possibile procedere all’esclusione sulla base di reati aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal Codice Appalti. Questo per evitare il gold plating, cioè l’introduzione di regole più severe di quelle considerate legittime. Per valutare l’affidabilità di un professionista o di una impresa si valuteranno i comportamenti tenuti con altre Amministrazioni, diverse da quelle che hanno bandito la gara cui devono partecipare. Ai fini dell’esclusione, però, saranno considerate solo le situazioni consolidate o le azioni messe in atto con dolo o colpa grave. Non faranno quindi testo i casi episodici o i comportamenti che non celano la volontà di alterare gli esiti della gara.Per semplificare l’attività di valutazione delle Stazioni Appaltanti, l’Anac individua degli esempi di carenze nell’esecuzione del contratto: – l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; – le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto; – l’adozione di comportamenti scorretti; – il ritardo nell’adempimento; – l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione; – l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa.Il testo riporta anche esempi di illeciti professionali, tesi a influenzare le decisioni della Stazione Appaltante in merito a: – valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione; – adozione di provvedimenti di esclusione; – attribuzione dei punteggi.

Ma non solo, perché l’Anac inserisce negli illeciti professionali anche i tentativi di ottenere informazioni su: – nominativo degli altri concorrenti; – contenuto delle offerte presentate.Tra gli altri esempi di illeciti professionali ci sono poi: – la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza; – la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti – l’omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o altri elementi. Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi la presenza di uno di questi casi, non può procedere all’esclusione automatica, ma deve agire in contraddittorio con il professionista o l’impresa partecipante. Le informazioni devono essere subito inviate al casellario informatico dell’Anac. Le eventuali sanzioni devono essere ben motivate e non possono avere una durata superiore ai tre anni dalla data di iscrizione nel casellario informatico. Il professionista o l’impresa devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti nel Documento di gara unico europeo (Dgue). Nel documento possono anche essere inserite eventuali misure di self-cleaning, cioè azioni volontarie per il ripristino dei requisiti richiesti e dell’affidabilità. Queste informazioni devono essere rese al momento della presentazione delle offerte.

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