L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha approvato in via definitiva le linee guida relative all’Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria inserendo piccole modifiche al testo per adeguarlo al parere del Consiglio di Stato n.1767 del 2 agosto 2016. Prima di entrare nel dettaglio delle modifiche introdotte occorre fare le seguenti precisazioni:
le nuove linee guida non sono previste specificatamente nell’articolato del codice ma sono state predisposte in riferimento all’articolo 213, comma 2 del nuovo Codice dove si parla, in via del tutto generale di “linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile;
le nuove linee guida, come ha precisato il Consiglio di Stato nel citato parere n. 1767 rientrano tra quelle “non vincolanti” e possono essere, quindi, disattese, con adeguata motivazione, dalle amministrazioni e, per altro, le linee guida, così come disposto all’articolo 213, comma 2 del nuovo codice, potrebbero essere impugnate, in qualsiasi momento, innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.
Per quanto concerne la determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta nelle gare di progettazione, nel paragrafo III.2 continua ad essere precisato che i corrispettivi determinati con il decreto ministeriale 17/6/2016 continuano ad essere un riferimento e non un obbligo così come, per altro stabilito dall’articolo 24, comma 8 del nuovo Codice dei contratti anche se, in verità, nelle stesse linee guida si fa riferimento, all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n, 27/2012 modificato, successivamente dall’articolo 5 della legge n. 134/2012 in cui è precisato che “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”. La realtà è che la norma di legge (art. 24, comma 8) è assolutamente chiara e, per altro, successiva al decreto-legge n. 1/2012 e non lascia alcuno spazio ad interpretazioni di sorta che possano essere inserite in linee guida non vincolanti e le amministrazioni potranno, ove lo riterranno opportuno, utilizzare il citato dm 17 giugno 2016 soltanto come riferimento con l’aggravante che, tale situazione aleatoria della determinazione dei corrispettivi non è, assolutamente, idonea al rispetto della trasparenza e della concorrenza perché, sarà semplice pilotare la determinazione del corrispettivo affinché l’importo possa essere sotto la soglia dei 40.000 Euro, compreso tra 40.000 e 100.000 Euro, tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria o al di sopra ella soglia comunitaria, alterando, di fatto, il sistema di affidamento.Ritornando alle piccole modifiche, inserite dopo il parere del Consiglio di Stato, segnaliamo che le stesse non influiscono sull’impianto generale e che, in particolare, nel nuovo testo risultano, tra l’altro, modificati:
tutti i riferimenti al decreto ministeriale n. 143/213 che sono adesso al decreto ministeriale 17 giugno 2016 emanato in riferimento all’articolo 24, comma 8 del nuovo Codice dei contratti;
il paragrafo II.3.1 per adeguarlo a quanto indicato dal Consiglio di Stato in merito alla necessità che la Stazione appaltante assicuri indifferentemente l’istaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l’avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l’avvio della procedura finalizzata all’individuazione degli altri progettisti o la presenza di un geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione quale componente di una associazione temporanea o associato di una struttura tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
il paragrafo IV.2.1.1 contiene, adesso il riferimento puntuale agli importi delle soglie comunitarie che sono, in atto, fissate in 135.000 e 209.000 euro rispettivamente per le autorità centrali e quelle sub-centrali nei settori ordinari ed in euro 418.000 nei settori speciali;
il paragrafo VI.1.3 in cui è precisato che al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti viene suggerito alla stazione appaltante di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.