La recente Audizione in Commissioni riunite Ambiente di Camera e Senato del Presidente dell’Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone è servita per fare il punto sullo stato di attuazione del nuovo Codice degli Appalti e per evidenziare alcune delle criticità applicative fin’ora trovate. Nonostante le dichiarazioni del Presidente Cantone e di alcuni senatori, come quella del Senatore Stefano Esposito, a difesa dell’articolato, puntuale è stato l’intervento del Deputato Claudia Mannino che ha immediatamente sottolineato il mancato rispetto delle prime scadenze dettate dal D.L. n.50/2016 e relative ad alcuni dei provvedimenti che i Ministeri avrebbero dovuto approvare. In particolare, il deputato Mannino ha rilevato la scadenza del 18 giugno 2016, data entro la quale avrebbe dovuto essere stato pubblicato, così come disposto all’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativo alle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.La risposta del Ministero non si è fatta attendere ed abbiamo notizia che è stato già firmato dai Ministri della Giustizia e delle Infrastrutture, con grande sorpresa e senza alcun preavviso, il nuovo decreto con cui vengono definiti i parametri per la determinazione dei compensi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria da mettere a base di tutte le gare pubbliche. In verità, il nuovo decreto potrebbe definirsi vecchio perché i parametri restano gli stessi di quelli indicati dal DM n. 143/2013, pubblicato in riferimento all’articolo 92, comma 2 del previgente D.Lgs. n. 163/2006. All’interno del decreto viene precisato che i corrispettivi, così come determinati dal decreto stesso, “possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento”. In pratica vengono confermate le previsioni contenute nell’articolo 24, comma 8 del nuovo Codice e, dunque, l’applicazione dei parametri sarà facoltativa.In realtà, su quest’ultimo punto c’è una discrepanza tra il nuovo Codice e le linee guida relative ai servizi di architettura predisposte dall’ANAC. Al paragrafo VI relativo alle “Classi, Categorie e Tariffe professionali” è, infatti, riportato “Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue e adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara“. Ma c’è di più. La disposizione contenuta nel citato comma 8 dell’articolo 24 in cui viene espressamente detto che “i predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento” disattende le disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 come modificato dall’articolo 5, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui viene espressamente disposto che “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto“. Orbene, il decreto di cui al primo periodo del citato articolo 9, comma 2 altro non è che il D.M. n. 143/2013 e, quindi, appare evidente come le due disposizioni contenute l’una nel comma 8 dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’altra nell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012 non appaiono in linea tra di loro.