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L’avvalimento nel nuovo codice appalti


L’art. 89, comma 1, d.lgs. cit., in ordine ai criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, stabilisce che gli operatori economici potranno fare affidamento sulle capacità di altri soggetti soltanto se questi ultimi eseguiranno direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Quindi, l’avvalimento delle predette capacità sarà ammesso soltanto a condizione che i titolari delle stesse eseguano direttamente i lavori o i servizi.Per inciso, i titoli di studio e professionali, a cui fa riferimento la norma, sono quelli “del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa”. Per ciò che concerne la produzione documentale, si evidenzia che l’elenco di documenti da allegare alla domanda di partecipazione appare più breve di quello di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. Secondo il disposto dell’art. 89, comma 1. d.lgs. n. 50/2016, infatti, l’operatore economico deve soltanto allegare “oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento […] una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente […] in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”. Manca il riferimento alla “dichiarazione verificabile […] attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria” (lett. a), comma 2 dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006), nonché il riferimento alla “dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non prtecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34” (lett.g), comma 2 dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006). Non è stata riprodotta neanche l’ipotesi di cui alla lettera f) che, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa appartenente al medesimo gruppo (c.d. avvalimento infragruppo), in luogo del contratto di [avvalimento] consentiva all’impresa concorrente di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

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