Nuovo Codice Appalti: sintesi delle novità
L’UPEL (Unione provinciale Enti Locali) ha pubblicato un prospetto sintetico delle principali novità del Nuovo Codice Appalti.

Affidamenti esclusi dal Codice (in house; art. 5)
Permane il requisito del “controllo analogo”, consistente in un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle de- cisioni significative della persona giuridica controllata. Viene espressamente ammessi il cd. “controllo congiunto”.
Viene quantificato in oltre l’80% il volume delle attività della persona giuridica controllata effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante.
Possibilità di partecipazione di capitali privati, “che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’in- fluenza determinante sulla persona giuridica controllata”.
Contratti di sponsorizzazione (art. 19)
Per sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti > necessità di “negoziazione nel ri- spetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento”.
Nel caso di “esecuzione diretta della attività da parte dello sponsor”, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei re- quisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
Opera pubblica realizzata a spese del privato (art. 20)
Il codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione, con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici.
Programmazioni delle acquisizioni (art. 21)
Necessità di un “programma biennale di forniture e servizi”, con relativi aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Dibattito pubblico (art. 22)
Per grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e previo parere dell’Anac, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico.
Livelli di progettazione (art. 23)
Il progetto preliminare è sostituito dal “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”.
Obiettivi della progettazione: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la qualità architettonica e tecnico funzio- nale dell’opera; c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali; f) l’efficientemente energetico; g) la compati- bilità con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attra- verso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).
E’consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva devono preferibilmente essere svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, occorre l’accettazione da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale svolta in precedenza.
Rafforzamento della trasparenza (art. 29)
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero segretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso, sono pubblicati gli elenchi dei concorrenti esclusi dalla procedura e di quelli ammessi e di quest’ultimi la documentazione non considerata riservata, nonché la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti.
Procedimento di gara quale procedimento amministrativo (art. 30, comma 8°)
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Importante conferma).
RUP (art. 31)
L’ANAC definirà una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determinerà altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture, per i quali il RUP può coin- cidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
Esecuzione anticipata d’urgenza (art. 32, comma 8°)
L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
Modalità di stipula del contratto (art. 32, comma 14°)
1) Atto pubblico notarile informatico; 2) Modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; – in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante; – mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;
3) Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro.
Contratti sotto soglia (art. 36)
Affidamenti:
a) Fino ad € 40.000,00 (tutti i settori): affidamento diretto motivato; b) Lavori da € 40.000,00 ad € 150.000,00: procedura nego ziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici; c) Forniture-Servizi da € 40.000,00 ad € 209.000,00: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici; d) Lavori da € 150.000,00 ad € 1.000.000,00: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici; e) Lavori > € 1.000.000,00: procedure ordinarie.
Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del con- tratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. L’ANAC con proprie linee guida vincolanti, stabilirà le modalità per l’effettuazione delle indagini di mercato, per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, nonché dei requi- siti di ordine generale.
Stazioni appaltanti ed aggregazioni (art. 37)
a) Restano pienamente vigenti ed efficaci gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici (mercato elettronico), previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
b) Le stazioni appaltanti (anche non qualificate) possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fatta salva la facoltà di ef- fettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
c) Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al punto “b”, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria QUALIFICAZIONE, prevista dall’articolo 38. Infatti, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti, in possesso della necessaria qualificazione, procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.
d) In caso di indisponibilità di tali strumenti (strumenti telema- tici di negoziazione), anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti devono: – o ricorrere alle Centrali di committenza; o ad un’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; – oppure pro- cedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
e) Le stazioni appaltanti non qualificate procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
f) Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fatta salva la possibilità di affidamenti autonomi sino ad € 40.000,00 ed € 150.000,00, procede secondo una delle seguenti modalità:- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; – mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56.
Con successivo DPCM, verranno individuati gli ambiti territoriali di riferimento, oltre la disciplina per la costituzione delle CdC.
Qualificazione stazioni appaltanti e CdC (art. 38)
E’ istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza.
La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo.
Sono iscritte di diritto in tale elenco, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregio- nali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., nonché i soggetti aggregatori e le città metropolitane.
Con successivo DPCM saranno definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco.
La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti (parametri generali): a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affi- damento; c) capacità di esecuzione e controllo.
L’ANAC: Stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione ed assegna alle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione. Stabilisce i casi, in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
Conflitto di interesse (art. 42)
Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, preve- nire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
Operatori economici (art. 45)
Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica speci- fica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del con- tratto.
Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
Clausole sociali (art. 50)
I bandi di gara e gli avvisi e gli inviti disciplinati dal codice, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, possono prevedere clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguar- dia delle professionalità, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
Le stazioni appaltanti che prevedono clausole sociali ne danno comunicazione all’ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
Suddivisione in lotti (art. 51)
Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica.
Regole applicabili alle comunicazioni (art. 52)
Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale.
Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
Procedure di gara (art. 59 e ss.)
Ora, n. 5 modelli:
1) Procedura aperta (modello generale);
2) Procedura ristretta (modello generale);
3) Partenariato per l’innovazione (modello generale);
4) Procedura competitiva con negoziazione (modello eccezionale);
5) Dialogo competitivo (modello eccezionale).
6) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (modello eccezionale).
Procedura competitiva con negoziazione SENZA previa pubblicazione (art. 63):
E’ ammessa solo nei casi previsti, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per le indicate ragioni; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Partenariato per l’innovazione: Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partena- riati per l’innovazione nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
Consultazioni preliminari e “partecipazioni precedenti” (art. 66-67)
Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici.
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Qualora un candidato o un offerente abbia fornito la documentazione di cui prima, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso.
Commissione di aggiudicazione (art. 77)
I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC.
Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare.
Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, di norma entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.
La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, no- minare componenti interni alla stazione appaltante. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.
Requisiti di ordine generale – integrazioni/modificazioni (art. 80)
Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di cui al comma 3, dell’ar- ticolo 30 del codice.
Partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2° del Codice, non diversa- mente risolvibile.
Non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal pre- cedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’articolo 62 del Codice (procedura competitiva con negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione.
Di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali: le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anch