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La commissione di gara: ecco come funziona e come viene scelta


Come noto, ogniqualvolta l’amministrazione opti per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica e qualitativa è affidata ad una commissione di gara costituita da un numero dispari di componenti che varia da tre a cinque. Oggi, i commissari sono stati nominati all’interno della stazione appaltante, sulla base delle competenze specifiche possedute dai dipendenti dall’amministrazione. Soltanto nel caso di impossibilità nel reperire soggetti competenti, in base all’oggetto della gara, all’interno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altre p.a., sussisteva la possibilità di rivolgersi all’esterno e individuare così soggetti dotati di alta professionalità. Con il nuovo codice degli appalti pubblici, la scelta dei commissari di gara avverrà secondo metodologie differenti, almeno per alcuni tipi di gare. Nell’ambito del più generale obbiettivo della centralizzazione della committenza, gli articoli 77 e 78 del nuovo codice degli appalti pubblici introducono delle novità importanti per quanto concerne la scelta e l’attività dei commissari di gara. I commissari saranno scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC e individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. La lista sarà comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, di norma entro cinque giorni dalla richiesta.Per quanto concerne l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante potrà scegliere al proprio interno i commissari di gara. Si precisa che sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (articolo 77, comma 3 nuovo codice). Infine, l’articolo 77 prevede la possibilità per il commissario di gara di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.Ai sensi dell’articolo 78 del nuovo codice degli appalti pubblici, è istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. I soggetti interessati ad iscriversi nell’elenco, dovranno essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce in apposito atto.Sul punto, il recente parere del Consiglio di Stato (parere 1° aprile 2016 n. 855), ha avanzato delle osservazioni, atteso che la nuova legge non ha previsto alcun termine per l’emanazione dei provvedimenti da parte dell’Autorità anticorruzione. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, la fissazione dei requisiti dei commissari di gara dovrebbe essere prevista per legge e non affidata a provvedimenti adottati dall’ANAC.Gli articoli 77 e 78 della nuova legge appalti pubblici, rispondono all’esigenza di selezionare in modo più rigoroso le persone deputate al controllo tecnico-economico dell’offerta, in modo da contrastare i diffusi fenomeni corruttivi che imperversano il sistema nazionale. Tale riorganizzazione, è collegata agli obbiettivi della centralizzazione della committenza e della professionalizzazione delle stazioni appaltanti, tuttavia, periodi transitori lasciati al libero arbitrio delle amministrazioni potrebbero portare ad un caos normativo che rischierebbe di paralizzare le procedure di gara. L’articolo 77 del nuovo codice appalti, prevede infatti che fino all’adozione dei provvedimenti da parte dell’Autorità, la commissione continuerà ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

L’applicazione di questo passaggio, se non accompagnato da regole chiare, potrebbe creare inevitabili divergenze operative di non facile comprensione per gli operatori economici.

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