Il Tar Catania, con la sentenza n. 984 del 7 aprile 2016 ha precisato che la stazione appaltante può scegliere discrezionalmente di escludere l’avvalimento frazionato.Nel caso di specie, l’impresa ricorrente era stata esclusa da una gara in quanto il bando impediva il cumulo parziale dei requisiti. Il Collegio, dopo un breve excursus su alcune problematiche dell’istituto dell’avvalimento culminate con la modifica apportata dall’art. 21 della L. 161/2014, ha precisato che la scelta della stazione appaltante di impedire il cumulo dei requisiti, è frutto di una valutazione discrezionale tecnica, riferita alla tipologia di lavori da appaltare, che emerge dalla determina a contrarre, nella parte in cui enfatizza la necessità che un solo operatore debba essere in possesso dei requisiti. Tale opzione del bando è quindi, ad avviso del collegio, sindacabile – come ogni esercizio di discrezionalità tecnica – solo nei limiti ristretti del controllo “estrinseco”, volto a verificare che la scelta non sia evidentemente illogica o irrazionale, o basata su elementi di valutazione evidentemente insussistenti. Il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie, tali limiti di razionalità, logicità e coerenza non siano stati superati, ove si abbia riguardo al fatto che l’appalto in questione non concerne lavori di routine, ma bensì la manutenzione ordinaria e straordinaria triennale dell’intero sistema fognario cittadino; ossia, lavori di rilevanza ed impatto tali da non poter lasciare spazio – neppure minimo – a rischi di malfunzionamenti, rotture, falle, o esondazioni. Per il Collegio, appare quindi del tutto giustificata e plausibile la decisione della stazione appaltante, operata già in sede di redazione del bando di gara, di affidare i lavori ad imprese che già da sole fossero provviste di tutti i requisiti necessari richiesti per la partecipazione.