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Appalti, nuovo Codice in vigore entro una settimana


Settimana decisiva per il nuovo Codice Appalti. Il decreto dovrà essere approvato ed entrare in vigore entro lunedì 18 aprile. C’è quindi poco tempo perché il nuovo testo, con le indicazioni del Parlamento, approdi in Consiglio dei Ministri e diventi operativo. Dopo l’approvazione ci sarà un periodo transitorio in cui nuovo Codice Appalti e vecchio regolamento attuativo coesisteranno. Un periodo che, definite le norme generali, servirà all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ad adottare la regolamentazione di dettaglio nei diversi settori. Secondo gli operatori, però, questo tempo di transizione potrebbe creare incertezze e disincentivare le gare. Su questo e su altre critiche si è espresso il Parlamento chiedendo una serie di modifiche. Nessuna proposta di modifica è stata invece avanzata sul BIM, che all’inizio resterà facoltativo. Ecco quindi come dovrebbe essere il nuovo Codice Appalti che il Governo si appresta a mettere a punto. Il Building information modeling (BIM) in un primo momento sarà facoltativo. Entro sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, le Stazioni Appaltanti potranno chiedere l’uso del BIM per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Successivamente, si valuterà una tempistica graduale per l’uso obbligatorio del BIM in base alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare e al loro importo. In caso di interventi complessi o di particolare rilievo dal punto di vista architettonico o paesaggistico si dovrà sempre bandire un concorso di progettazione. Dopo la prima fase di presentazione delle proposte, saranno scelti al massimo dieci soggetti, progettisti singoli o a gruppi, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Almeno tre dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un rimborso spese pari al 50% degli importi previsti per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà pari al 25% I servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra 40 mila e 100 mila euro potranno essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si dovrà ricorrere alla procedura aperta o ristretta. Sarà quindi abbassato da 209mila euro a 100mila euro il tetto che fa scattare l’obbligo di bandire una gara ad evidenza pubblicaNelle gare per l’affidamento di lavori di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro dovranno essere consultati almeno cinque operatori. La versione attuale del Codice ne prevede tre. Tra i 150 mila euro e un milione di euro si userà la procedure ristretta, previa consultazione di almeno dieci operatori, o la procedura aperta. I compensi dei professionisti da porre a base di gara dovranno essere determinati secondo il Decreto Parametri (DM 143/2013). Il Governo dovrà quindi rendere esplicito quest’obbligo e correggere la versione iniziale, in base alla quale il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrebbe approvato le tabelle dei corrispettivi, che sarebbero poi state utilizzate a discrezione delle stazioni appaltanti. Per i servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e per i compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento (RUP) non si dovrà versare la cauzione a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando. Il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori. Il vincitore di una gara potrà ricorrere al subappalto solo se la Stazione Appaltante avrà previsto questa chance a monte, cioè nel bando.Nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro, l’80% dei lavori dovrà essere affidato con gara e il 20% potrà andare alle società in house. L’Anac vigilerà sul rispetto di queste soglie. I trasgressori dovranno riequilibrare la situazione nell’anno successivo. Se non lo faranno e se verrà accertato lo sforamento del limite per due anni consecutivi, l’impresa titolare della concessione pagherà una multa pari al 10 % dell’importo complessivo dell’appalto.Sarà reintrodotta l’anticipazione del 20% del prezzo a favore delle imprese. L’importo verrà calcolato sul valore stimato dell’appalto e sarà corrisposto all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del Codice l’Anac approverà delle linee guida per la qualificazione delle imprese. Saranno definiti requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, ma anche sulla base di accertamenti per misurare la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa.

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