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Subappalto, ok al tetto del 30% nel nuovo Codice


Limite del 30% al subappalto, maggiore tutela della concorrenza nelle gare sotto soglia, anticipazione del 20% del prezzo e revisione del sistema di qualificazione delle imprese. Sono i punti del nuovo Codice Appalti su cui le Commissioni Lavori Pubblici del Senato e Ambiente della Camera hanno accolto le richieste degli addetti ai lavori. Ecco come cambieranno queste materie se il Governo recepirà le modifiche suggerite dal Parlamento. Il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori. Ad ogni modo, il vincitore di una gara potrà ricorrere al subappalto solo se la Stazione Appaltante avrà previsto questa chance a monte, cioè nel bando. Il limite del 30% si applicherà a tutti i lavori, non solo alle categorie superspecialistiche, come inizialmente previsto dal nuovo Codice. La mancanza di un tetto al subappalto non lasciava contente le imprese e anche l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) aveva messo in guardia dai rischi della totale deregulation. D’altro canto, né le direttive europee né la legge delega (Legge 11/2016) prevedevano l’introduzione di limiti, quindi la previsione di regole aggiuntive avrebbe violato il divieto di gold plating, in base al quale non si possono introdurre norme più severe di quelle comunitarie. La situazione è stata però risolta dal Consiglio di Stato secondo il quale in circostanze eccezionali si può derogare a questo divieto. Nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro, l’80% dei lavori dovrà essere affidato con gara e il 20% potrà andare alle società in house. Fin qui niente di nuovo, ma il parere del Parlamento introduce delle multe per chi non rispetterà questo limite. Se i contenuti del Parere saranno recepiti nel nuovo Codice Appalti, l’Anac dovrà vigilare sul rispetto delle soglie 80% – 20% seguendo modalità che saranno indicate in apposite linee guida da emanare entro 90 giorni dall’approvazione del Codice. I trasgressori dovranno riequilibrare la situazione nell’anno successivo. Se non lo faranno e se verrà accertato lo sforamento del limite per due anni consecutivi, l’impresa titolare della concessione pagherà una multa pari al 10 % dell’importo complessivo dell’appalto. Nelle gare di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro dovranno essere consultati almeno cinque operatori. La versione attuale del Codice ne prevede tre. Tra i 150 mila euro e un milione di euro si userà la procedure ristretta, previa consultazione di almeno dieci operatori, o la procedura aperta. Il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso si potrà usare solo per le gare di importo fino a 150 mila euro. La versione iniziale del Codice Appalti aveva invece fissato la soglia a un milione di euro. Le Commissioni caldeggiano la reintroduzione dell’anticipazione del 20% del prezzo a favore delle imprese. L’importo verrà calcolato sul valore stimato dell’appalto e sarà corrisposto all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.Senza l’intervento di modifica del Parlamento, la norma che consente l’anticipazione del 20% del prezzo scadrebbe il 31 luglio 2016. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del Codice l’Anac approverà delle linee guida per la qualificazione delle imprese. Saranno definiti requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, ma anche sulla base di accertamenti per misurare la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. Le nuove linee guida manderanno in pensione il sistema di qualificazione Soa.

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