MODELLI 231 OBSOLETI, NON PERSONALIZZATI O SEMPLICEMENTE INEFFICACI, COSTITUISCONO UN FATTORE DI RISCHIO SANZIONATORIO AGGIUNTIVO
- Nicolò Alfei

- 2 set 2025
- Tempo di lettura: 1 min

Negli ultimi anni numerosi procedimenti giudiziari hanno evidenziato come l’adozione di un Modello Organizzativo 231 puramente formale, datato o non adeguato alla realtà aziendale non rappresenti una tutela effettiva, ma anzi possa costituire un ulteriore fattore di rischio.
Il Decreto Legislativo 231/2001, infatti, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione. Tuttavia, per poter beneficiare dell’esimente, è necessario che il Modello 231 sia concreto, aggiornato e realmente calato nella specifica operatività dell’impresa.
Un documento standardizzato, copiato da altre realtà o mai aggiornato rispetto a:
evoluzione normativa,
cambiamenti organizzativi,
nuove aree di rischio,
non solo non protegge l’azienda, ma può diventare la prova stessa della negligenza, aggravando le conseguenze sanzionatorie.
Per questo motivo, il Modello 231 deve essere:
personalizzato sulla base dei processi aziendali,
dinamico, con aggiornamenti periodici,
efficacemente attuato, tramite formazione, controlli e coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza.
Un approccio realmente proattivo alla compliance 231 non è soltanto un obbligo normativo, ma rappresenta anche una garanzia di tutela del patrimonio aziendale, della reputazione e della continuità operativa.
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