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MODELLI 231 OBSOLETI, NON PERSONALIZZATI O SEMPLICEMENTE INEFFICACI, COSTITUISCONO UN FATTORE DI RISCHIO SANZIONATORIO AGGIUNTIVO

  • Immagine del redattore: Nicolò Alfei
    Nicolò Alfei
  • 2 set 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

Negli ultimi anni numerosi procedimenti giudiziari hanno evidenziato come l’adozione di un Modello Organizzativo 231 puramente formale, datato o non adeguato alla realtà aziendale non rappresenti una tutela effettiva, ma anzi possa costituire un ulteriore fattore di rischio.


Il Decreto Legislativo 231/2001, infatti, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione. Tuttavia, per poter beneficiare dell’esimente, è necessario che il Modello 231 sia concreto, aggiornato e realmente calato nella specifica operatività dell’impresa.


Un documento standardizzato, copiato da altre realtà o mai aggiornato rispetto a:

  • evoluzione normativa,

  • cambiamenti organizzativi,

  • nuove aree di rischio,

non solo non protegge l’azienda, ma può diventare la prova stessa della negligenza, aggravando le conseguenze sanzionatorie.


Per questo motivo, il Modello 231 deve essere:

  • personalizzato sulla base dei processi aziendali,

  • dinamico, con aggiornamenti periodici,

  • efficacemente attuato, tramite formazione, controlli e coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza.

Un approccio realmente proattivo alla compliance 231 non è soltanto un obbligo normativo, ma rappresenta anche una garanzia di tutela del patrimonio aziendale, della reputazione e della continuità operativa.


Contattateci per un preventivo gratuito e senza impegno.

 
 
 

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