Attestazione SOA
Servizio di Proassist per l'Attestazione SOA: Il Passaporto per l'Eccellenza negli Appalti Pubblici

QUANDO E’ RICHIESTA L’ATTESTAZIONE SOA?
1) per partecipare agli appalti di opere pubbliche di importo superiore a 150.000,00
2) per la ricostruzioni di edifici lesionati o distrutti a seguito di un terremoto e contestuale ricorso al finanziamento pubblico dal parte del proprietario dell’immobile;
3) per la riqualificazione di edifici in cui i proprietari ricorrono ai bonus fiscali ed in cui l’importo dei lavori supera € 516.000,00
4) per la realizzazione di urbanizzazioni primarie (strade, verde, illuminazione pubblica) a seguito di interventi di espansione residenziale o industriale;
5) committenti privati (specialmente di grande dimensione) che volontariamente richiedono preventivi esclusivamente ad imprese dotate di propria attestazione SOA.
COME OTTENERE L’ATTESTAZIONE SOA
1) Attraverso i propri requisiti aziendali di natura legale, economica e tecnica;
2) Attraverso i propri requisiti aziendali di natura legale ed economica e se non in possesso di adeguati requisiti tecnici, attraverso il cosiddetto “APPORTO” dei lavori diretti da un Direttore Tecnico;
3) attraverso l’acquisto o l’affitto di un ramo di azienda in possesso dei requisiti SOA;
4) attraverso il ricorso al cosiddetto “AVVALIMENTO STABILE”
1) Attraverso i propri requisiti aziendali di natura legale, economica e tecnica;
a) possesso e relativa verifica dei requisiti di natura legale:
verifica di natura legale e morale della governace dell’impresa (Legali rappresentanti, direttori tecnici, ecc), ovvero, la SOA effettua le medesime verifiche della stazione appaltante, quali casellari giudiziali integrali, carichi pendenti, pagamento dei contributi, delle tasse, collocamento obbligatorio ecc.
b) possesso e relativa verifica dei requisiti di natura economica:
Verifica del fatturato aziendale, del costo sostenuto per il personale dipendente, del costo sostenuto per l’acquisto e/o il noleggio di attrezzatura da cantiere
c) possesso e relativa verifica dei requisiti di natura tecnica:
verifica di lavori Eseguiti dall’impresa, siano essi LAVORI PUBBLICI, LAVORI PRIVATI o LAVORI IN CONTO PROPRIO.
2) Attraverso i propri requisiti aziendali di natura legale ed economica e se non si hanno requisiti tecnici, attraverso il cosiddetto “APPORTO” del lavori diretti da un Direttore Tecnico;
a) possesso e relativa verifica dei requisiti di natura legale:
verifica di natura legale e morale della governace dell’impresa (Legali rappresentanti, direttori tecnici, ecc), ovvero, la SOA effettua le medesime verifiche della stazione appaltante, quali verifica diretta dei casellari giudiziali integrali, dei carichi pendenti, del pagamento dei contributi, delle tasse e del collocamento obbligatorio ecc.
b) possesso e relativa verifica dei requisiti di natura economica:
Verifica del fatturato aziendale, del costo sostenuto per il personale dipendente, del costo sostenuto per l’acquisto e/o il noleggio di attrezzatura da cantiere
c) “APPORTO” Direttore Tecnico, ovvero attraverso la produzione di CEL (Certificati Esecuzione Lavori) in cui un Direttore Tecnico dimostri di avere Diretto Lavori per almeno cinque anni presso imprese attestate SOA di cui almeno tre anni continuativamente presso una sola impresa attestata SOA. L’importo dei lavori prodotti viene ridotto al 10% ed è consentito ottenere un’iscrizione in una determinata categoria fino alla terza classifica
3) attraverso l’acquisto o l’affitto di un ramo di azienda in possesso dei requisiti SOA;
E’ possibile acquistare o affittare un ramo d’azienda in possesso di attestazione SOA o solo in possesso dei requisiti per ottenere l’attestazione SOA.
L’impresa cedente deve però dimostrare la presenza di alcuni indicatori, ovvero:
- avere fatturato nell’anno antecedente l’atto di acquisto/affitto del ramo d’azienda almeno il 50% della media degli ultimi cinque anni;
- passaggio di personale dalla cedente alla cessionaria;
- passaggio di attrezzatura dalla cedente alla cessionaria;
- avere eseguito lavori nell’anno antecedente l’atto di acquisto/affitto per un importo almeno pari al 50% della media degli ultimi cinque anni;
- passaggio di lavori in corso d’opera se possibile;
appena si è proceduto all’acquisto/affitto del ramo d’azienda va prodotto alla SOA anche una perizia elaborata da un Perito nominato dal Presidente del Tribunale, oltre alla documentazione dell’impresa cedente.
4) attraverso il ricorso al cosiddetto “AVVALIMENTO STABILE”
Qualora una impresa, controlli, ovvero detenga almeno il 51% del capitale di una terza impresa, oppure, un soggetto detenga il controllo di due imprese di cui una solo in possesso di attestazione SOA o dei requisiti per ottenere l’attestazione SOA, l’impresa non in possesso dell’attestazione SOA o dei requisiti per ottenere l’attestazione SOA, può ottenere l’attestato SOA utilizzando i requisiti dell’impresa controllata o controllante.
PER QUALE PERIODO L’IMPRESA PUO’ DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI SOA?
Per un periodo molto lungo! 15 anni, ovvero la norma prevede che i requisiti minimi che l’impresa deve dimostrare di possedere sono la somma degli stessi per un periodo che va dall’ultimo bilancio depositato al momento della firma del contratto SOA a quindici anni indietro,
il CEL (Certificato Esecuzione Lavori) ovvero il documento che determina a livello tecnico la categorie e la relativa classifica SOA.
Diverse sono le tipologie di CEL:
1) CEL rilasciati dalle Stazioni Appaltanti Pubbliche;
2) CEL / CELMAE relativi a lavori eseguiti all’estero;
3) CEL rilasciati da committenti privati;
4) CEL relativi a lavori eseguiti in conto proprio.
CEL rilasciati dalle Stazioni Appaltanti Pubbliche;
A conclusione di un lavoro pubblico o anche in corso d’opera, la stazione appaltante deve inserire il Certificato di Esecuzione Lavori. nel Casellario dei CEL del sito.
A corredo del CEL pubblico va prodotto alla SOA copia del bando di gara d’appalto
2) CEL / CELMAE relativi a lavori eseguiti all’estero;
l’impresa che ha eseguito dei lavori all’estero deve fare rilasciare il cosiddetto CELMAE dal consolato italiano nello stato dove è stato eseguito il lavoro.
Il CELMAE deve essere redatto da un interprete autorizzato dal consolato Italiano e caricato nell’elenco dei CELMAE del Ministero degli Esteri.
CEL rilasciati da committenti privati;
Le imprese che non hanno lavorato mai per le stazioni appaltanti pubbliche possono produrre alla SOA i CEL relativi a lavori eseguiti per committenti privati.
I CEL debbono essere rilasciati e firmati dal Committente e dal Direttore dei Lavori.
Se l’impresa ha eseguito un lavoro in subappalto, comunque il CEL deve essere rilasciato dal committente originario, il quale indica tutti gli attori che sono intervenuti nell’esecuzione dell’opera, dal soggetto aggiudicatario ai vari subappaltatori;
A corredo dei CEL rilasciati da privati va prodotto alla SOA copia del contratto, copia delle fatture, copia del titolo autorizzativo e del relativo progetto, copia di un computo metrico firmato dal Direttore dei Lavori, eventuale CER Certificato di regolare Esecuzione
CEL relativi a lavori eseguiti in conto proprio:
Laddove una impresa ha eseguito un lavoro in conto proprio ovvero, ad esempio, ha acquistato un terreno e poi realizzato un edificio, in questo caso non essendoci un contratto d’appalto con un committente terzo, il CEL deve essere redatto solamente dal Direttore dei Lavori e il suo importo è determinato dal calcolo della superficie complessiva dell’intervento moltiplicata per il cosiddetto CTN , ovvero, il costo di costruzione di un edificio residenziale pubblicato dalla Regione o dal provveditorato alle OO PP regionale.
In questo caso l’impresa deve comprovare di avere eseguito davvero l’opera fornendo prove come le fatture di acquisto di materiali per la sua costruzione.
A corredo dei CEL relativo a lavori eseguiti in conto proprio, va prodotto alla SOA copia delle fatture di acquisto del materiale da costruzioni, copia del titolo autorizzativo e del relativo progetto, copia di un computo metrico firmato dal Direttore dei Lavori, eventuale CRE Certificato di Regolare Esecuzione.
La figura del Direttore Tecnico dell’impresa attestata SOA:
l’impresa deve nominare un proprio Direttore Tecnico il quale deve essere in possesso di un titolo di studio quale Geometra, Perito Edile, Architetto, Ingegnere, non serve l’iscrizione ad un ordine professionale (ad eccezione per la cat. OG2 relativa al restauro di edifici vincolati dalla Soprintendenza).
Il Direttore Tecnico deve essere o un socio o legale rappresentante o un dipendente o, se esterno, avere un contratto d’opera regolarmente registrato.
Il Direttore Tecnico non può rivestire il medesimo incarico presso un’altra impresa, difatti va dichiarata la sua unicità di Incarico.