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Correttivo del Codice Appalti: il testo definitivo e le novità.


Il presidente della Repubblica ha firmato il Correttivo Appalti, che è stato inviato alla Gazzetta. Avrebbe dovuto essere pubblicato entro ieri, 19 aprile, ma non è successo. Si attende a breve la pubblicazione. Il Correttivo entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione stessa. Il 13 aprile il Consiglio dei Ministri aveva dato l’ok definitivo. L’iter parlamentare del decreto legislativo correttivo del D.lgs n. 50/2016 si è dunque concluso. In particolare, è interessante l’introduzione dell’obbligo del riferimento al decreto parametri per calcolare i compensi dei professionisti: le tabelle di calcolo degli importi a base delle gare di progettazione dovranno essere utilizzate dalle stazioni appaltanti nella definizione dei compensi a base di garaò. Inoltre, è previsto l’obbligo di rendere sistemiche sin dalla fase del progetto di fattibilità e in ogni momento successivo le indagini relative al comportamento energetico dell’opera, in particolare il contenimento dei consumi energetici.Le novità principali introdotte dal Correttivo Codice Appalti sono: 1) Obbligo di parametri per i compensi dei progettisti, le stazioni appaltanti dovranno usare specifici parametri per calcolare i compensi dei professionisti; 2) Paletti meno rigidi per l’urbanizzazione; 3) Progetti: basta un nuovo ok per i pareri scaduti; 4) Incentivi per i servizi e i pagamenti ai tecnici delle PA,ci saranno norme più stringenti per i pagamenti alle imprese dalla PA; 5) Gare “snelle” e più veloci per sbloccare i piccoli investimenti pubblici; 6) Qualificazione più leggera per le PA; 7) Non esiste più il collegio consultivo tecnico; 8) Più trasparenza: obbligo per le stazioni appaltanti di nominare il presidente di commissione tra esperti segnalati dall’Autorità Anticorruzione. Per il comma 1-bis introdotto dal nuovo Correttivo all’articolo 59, l’appalto integrato è possibile in presenza di elemento tecnologico prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. Il nuovo comma 1-ter specifica che il ricorso all’appalto integrato deve trovare puntuale motivazione riportata nelle determina a contrarre che deve chiarire la rilevanza dei presupposti tecnici e l’incidenza sui tempi di realizzazione rispetto all’affidamento separato di progettazione e lavori. La modifica del comma 8 dell’articolo 24 del codice (all’articolo 14 del correttivo) rende obbligatoria l’applicazione del decreto sui corrispettivi (al momento quello in vigore è il d.M. 17 giugno 2016) per i servizi di architettura e ingegneria; viene aggiunto il comma 8-bis dello stesso articolo 24 che vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Il comma 13 dell’articolo 23 del Nuovo Codice Appalti stabilisce che un decreto del Ministero delle Infrastrutture dovrà fissare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà del BIM sia per le amministrazioni sia le imprese. Il primo step del decreto, per come è stato scritto fin’ora, prevede l’introduzione dell’obbligo, per le opere sopra ai 100 milioni, nel 2019. A proposito di Appalti, nel Decreto che ha permesso al Governo di evitare il referendum sul voucher era stata ripristinata integralmente la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, responsabilità che deve essere “nei limiti in cui il secondo fa accedere il primo a tutta la documentazione relativa alle prestazioni lavorative consentendogli di esercitare il potere di controllo indicato da un decreto ministeriale”. Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida ANAC per l’offerta economicamente più vantaggiosa. La determinazione di riferimento per l’offerta economicamente più vantaggiosa è la n. 1005 del 21 settembre 2016 recante “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa”. Quelle per i servizi di ingegneria e architettura era andate in Gazzetta il 29 settembre (con delibera del 14 settembre). A metà luglio 2016 sono state apportate 173 modifiche al testo del decreto 50/2016.

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