Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 52 del 12 gennaio 2017, si è pronunciato sulla presenza o meno di una gara unitaria nel caso in cui questa sia suddivisa in più lotti e sulla ammissibilità di avvalimento della stessa impresa ausiliaria per più lotti.I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “Nel caso in cui la lex specialis di una gara di appalto preveda la possibilità di aggiudicare autonomamente i singoli lotti, non si è in presenza di una gara unitaria, poiché in tal caso le singole procedure di aggiudicazione sono dirette a tanti contratti di appalto quanti sono i lotti”. Da detta sentenza vengono messi in rilievo, pertanto, due aspetti centrali: il carattere non unitario della gara suddivisa in più lotti e la configurazione del bando di gara come “atto ad oggetto plurimo“, in quanto non si tratta di una sola gara indetta allo scopo dell’affidamento di un unico contratto, ma il bando di gara rappresenta un contenitore di una serie di disposizioni attinenti allo svolgimento e alla messa in atto di tante gare contestuali quanti sono i lotti a cui sono legati i contratti da aggiudicare, con la previsione di atti di gara differenziati per ciascun lotto e di numero equivalente ai contratti da aggiudicare. Il Collegio ha, inoltre, ritenuto ammissibile l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di due ditte concorrenti che partecipano a due lotti distinti di una medesima gara soltanto in presenza di due condizioni: 1) che si tratti di lotti dotati di autonomia funzionale, anche se appartenenti ad una stessa gara; 2) che l’impresa ausiliaria sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per ciascun lotto dal bando di gara.