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Nuovo Codice Appalti e Superspecialistiche: in Gazzetta il decreto del MIT


Dopo 2 mesi dalla firma del Ministro Graziano Delrio e 3 dal parere del Consiglio di Stato è finalmente approdato in Gazzetta il decreto sulle c.d. opere superspecialistiche previste all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le quali non è ammesso l’avvalimento. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 04/01/2017, n. 3 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016,n.248 recante “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“. Il decreto entra in vigore il 19 gennaio 2017 e, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 89, comma 11, del Nuovo Codice Appalti, definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. In particolare, il decreto individua le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tali opere sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.Nel dettaglio, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono le seguenti:

  • OG 11 Impianti tecnologici;

  • OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

  • OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

  • OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;

  • OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;

  • OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;

  • OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;

  • OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;

  • OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

  • OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;

  • OS 18-B Componenti per facciate continue;

  • OS 21 Opere strutturali speciali;

  • OS 25 Scavi archeologici;

  • OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

  • OS 32 Strutture in legno.

Requisiti di specializzazione

I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle suddette opere – fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice – sono i seguenti:

  • nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

  • nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;

  • nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: 1) categoria OS 3: 40 per cento; 2) categoria OS 28: 70 per cento; 3) categoria OS 30: 70 per cento.

L’operatore in possesso dei requisiti di cui all’ultimo punto nella categoria OG 11, può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

L’allegato A al decreto (il cui contenuto è di seguito riportato) contiene il dettaglio descrittivo delle opere superspecialistiche.

OG 11: Impianti tecnologici. Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 3, lettera c), la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario. Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 11: Apparecchiature strutturali speciali. Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi.

OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza. Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili. Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato. Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio. Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: Componenti per facciate continue. Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 21: Opere strutturali speciali. Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 25: Scavi archeologici. Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 32: Strutture in legno. Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

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