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Gare d’appalto: legittima esclusione per violazioni in materia di lavoro


Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4685 dell’11 novembre 2016 ha affermato la legittimità dell’esclusione da una gara di appalto di un’impresa che non ha dichiarato una condanna non recente per gravi violazioni in materia di lavoro. Si legge dalla sentenza: “Va esclusa da una gara di appalto una impresa che, in violazione dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 163 del 2006 (il quale fa riferimento alla commissione di “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”), non ha dichiarato una condanna per aver fatto ricorso alla figura dell’appalto di mera somministrazione di lavoro (una figura che denota un atteggiamento di parte datoriale nel suo complesso ispirata a complessiva slealtà, comportando in via surrettizia una rilevante compromissione dei diritti dei lavoratori coinvolti)”. Nella sentenza viene ribadito, pertanto, il fatto che la gravità delle condotte illecite commesse è elemento preponderante atto a giustificare l’esclusione dalla gara e non consente di invocare a discolpa la circostanza per cui le stesse siano piuttosto risalenti.

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