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La PA non è tenuta a pagare i progettisti se le opere non ricevono il finanziamento


Se dopo la progettazione un’opera non viene finanziata, e quindi non è più realizzata, il Comune può anche non pagare i progettisti. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 10326/2016. La Cassazione ha risolto la questione, iniziata circa quindici anni fa, richiamando il principio della clausola di copertura finanziaria in base al quale la Pubblica Amministrazione subordina il pagamento del progettista all’ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell’opera.Nel caso esaminato, un Comune aveva incaricato due architetti della redazione di un progetto per l’illuminazione pubblica. A causa di alcuni ritardi nella presentazione degli elaborati, i costi dell’opera erano lievitati ed erano stati considerati insostenibili dal Comune, che quindi non aveva più realizzato l’opera. Sui ritardi aveva pesato anche il Genio Civile, che aveva considerato il contratto invalido dal momento che, a suo avviso, a progettare l’impianto di illuminazione pubblica dovevano essere degli ingegneri e non degli architetti. Per questa serie di ragioni, il Comune non aveva più realizzato l’opera e successivamente aveva affidato l’incarico ad un progettista interno. Gli architetti avevano quindi presentato ricorso sostenendo il loro diritto a ricevere il compenso per l’attività svolta. A prescindere dalle negligenze imputabili sia all’Amministrazione sia ai progettisti, i giudici hanno concluso che se il costo delle opere lievita e il Comune non è più in grado di finanziarle, i progettisti non possono esigere il pagamento. In questi casi, infatti, il Comune ha il diritto di non pagare i progettisti.

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