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Nuovo Codice Appalti: parere favorevole anche dalla Commissione bilancio


Anche la Commissione programmazione economica, bilancio del Senato, esaminato lo schema di decreto in titolo, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti: – che le attività di progettazione tramite strumenti elettronici di cui all’articolo 23 siano in prima battuta rivolte ad un numero circoscritto di opere e ad amministrazioni già dotate di specifiche competenze e mezzi; – che gli articoli 25, 103 e 104 non abbiano carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore, e non possano pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica; – che la consultazione preventiva sotto forma di “dibattito pubblico” di cui all’articolo 22 possa svolgersi nell’ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte; – che le funzioni affidate al Ministero delle Infrastrutture e all’ANAC dall’articolo 38 siano assolvibili con il personale ed i mezzi già a disposizione per ottemperare agli obblighi di trasparenza; – che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrino nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l’adeguamento alla nuova normativa; – che le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dell’ANAC dall’articolo 73 si pongano in continuità con quanto già previsto dalla legislazione finora vigente, ivi compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in formato elettronico, e risultino pertanto non idonei a generare oneri ulteriori; – che l’accesso elettronico ai documenti di gara, reso generalizzato dall’articolo 74, possa essere realizzato con i mezzi ed il personale già disponibili; – che il nuovo albo di cui all’articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 siano realizzabili, da parte dell’ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente; – che la banca dati sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall’articolo 81, sia effettivamente realizzabile nell’ambito delle risorse a legislazione vigente; – che le funzioni affidate all’ANAC dall’articolo 177 siano assolvibili tramite le dotazioni umane e strumentali già esistenti; – che l’ulteriore albo degli affidamenti in house,costituito presso l’ANAC ai sensi dell’articolo 192, possa essere creato e gestito con le risorse umane e strumentali assegnati all’Autorità; – che i nuovi compiti attribuiti precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio dagli articoli da 210 a 214 siano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Si attende adesso che il Governo integri il provvedimento con le varie modifiche segnalate dalle commissioni e lo approvi definitivamente entro lunedì.

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