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Incentivo 2% ai progettisti interni alle Amministrazioni, manutenzioni escluse


L’incentivo alla progettazione per i dipendenti della Pubblica Amministrazione non può essere riconosciuto per le attività di manutenzione delle opere. Neanche per le manutenzioni straordinarie, anche se queste possono richiedere un’attività di progettazione dell’intervento. Il chiarimento è arrivato dalla Corte dei conti, che con la delibera 10/2016 ha messo fine ad una serie di interpretazioni discordanti date sull’argomento dalle sezioni territoriali di controllo. A causa dei dubbi espressi dalle sezioni territoriali, si stavano infatti affermando prassi differenti, che creavano situazioni disomogenee sul territorio. Succedeva quindi che in alcune regioni le Amministrazioni potevano riconoscere l’incentivo del 2% ai dipendenti che avevano partecipato alla progettazione relativa alle attività di manutenzione straordinaria, ritenuta più complessa e assimilabile all’attività di nuova costruzione. In altre regioni, invece, l’incentivo era sempre escluso. La Corte dei conti ha invece chiarito che non c’è nessuna differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria, anche nel caso in cui quest’ultima richieda una preventiva attività di progettazione, perché alla luce delle modifiche normative che si sono susseguite negli anni, il legislatore ha manifestato l’intenzione di razionalizzare la portata dell’incentivo e ridurre la spesa. La normativa su incentivo alla progettazione e manutenzioni. Inizialmente, ha ricordato la Corte dei conti, il Codice Appalti prevedeva la possibilità di ripartire per ogni singola opera o lavoro, secondo criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento, una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro, tra i dipendenti coinvolti, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le sezioni regionali avevano quindi escluso dalle attività incentivabili la manutenzione ordinaria ed avevano invece riconosciuto l’incentivo solo alle manutenzioni straordinarie, purché si fosse resa necessaria un’attività di progettazione. Successivamente, il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) ha istituito un apposito fondo per la progettazione e l’innovazione cui le Amministrazioni che bandiscono le gare devono destinare una quota fino al 2% degli importi posti a base di gara. Le risorse così raccolte possono essere destinate per l’80% ai compensi incentivanti da suddividere tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, mentre sono esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale. Il restante 20% è destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Secondo la Corte si evince l’obiettivo di contenimento della spesa e razionalizzazione, quindi bisogna dare un’interpretazione letterale e restrittiva al concetto di manutenzione. Questo significa escludere dall’incentivo tutte le attività di manutenzione, senza soffermarsi sul particolare che le manutenzioni straordinarie sono maggiormente complesse e possono richiedere una preventiva progettazione. La Corte dei conti ha sottolineato inoltre che, in base al Regolamento attuativo del Codice Appalti (DPR 207/2010), la manutenzione di un’opera deve essere coerente con le indicazioni del progetto esecutivo, quindi non richiede una progettazione da effettuare ex novo. La volontà di risparmiare risorse pubbliche emerge infine, ha concluso la Corte dei conti, nella legge delega per la riforma degli appalti (Legge 11/2016), che ha spostato l’incentivo dalle fasi della progettazione a quelle della programmazione. Elementi in base ai quali la Corte ha invitato tutte le sezioni di controllo territoriali a uniformarsi al criterio in base al quale l’incentivo non deve essere riconosciuto a nessuna attività di manutenzione.


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