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Come recuperare la quota residua di subappalto



Quota residua subappalto: come recuperarla. Quota residua di un subappalto: è possibile recuperare l’importo non utilizzato quando il subappaltatore abbia utilizzato una cifra inferiore rispetto a quella specificata nella richiesta del subappalto? Nel merito ha risposto il MIMS con il parere n. 1032/2021.

Quota residua subappalto: il parere del MIMS

In particolare, al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili è stato richiesto:

  • se fosse possibile recuperare la quota parte di un subappalto non utilizzata quando il subappaltatore abbia eseguito lavori per un importo inferiore a quello indicato nella richiesta di subappalto e nella relativa autorizzazione della Stazione Appaltante;

  • se l’importo restante potesse essere utilizzato sempre dall’appaltatore per altre richieste di subappalto;

  • se in alternativa fosse necessario inviare prima alla Stazione Appaltante la comunicazione di variazione in diminuzione dell’importo del subappalto entro i termini di scadenza del contratto di subappalto.

Ricordiamo che il subappalto è un istituto regolato dall’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Esso al comma 2 stabilisce che “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”.


Subappalto: obblighi dell’affidatario

Sempre l’art. 105 stabilisce che l’affidatario:

  • comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

  • comunica alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto;

  • è obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7: […] Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. sia in termini prestazionali che economici.


Quota residua subappalto: si può utilizzare?

Secondo il MIMS, la soluzione è molto semplice: nel caso di quota residua del subappalto, essa potrà essere utilizzata dall’appaltatore per eseguire direttamente, oppure potrà essere subaffidata/subappaltata. Ad ogni modo, la variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante e, in caso di subappalto, essa dovrà essere autorizzata.

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