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CODICE APPALTI, LE NOVITÀ DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI


Il Miur ha pubblicato l’aggiornamento del Quaderno 1 contenente Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Il Ministero nella 16056/2019 ha reso pubbliche le modifiche introdotte al D.Lgs. 50/2016 dal D.L. 32/2019, c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, entrata in vigore il 18 giugno 2019.

Queste le principali modifiche:

– l’adozione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dalla predetta disposizione, di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del D.Lgs. 50/2016 che, subentrerà alle Linee Guida A.N.AC e ai DD.MM vigenti (pag. 9); – le procedure sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, del Codice (pagg. 33-36); – i criteri di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, nelle procedure sotto soglia, le Stazioni Appaltanti godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 97 (pag. 56); – la sospensione, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, dell’obbligo di selezionare i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituto presso l’A.N.AC. di cui all’art. 78 del Codice (pag. 67); – l’applicabilità ai settori ordinari, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, della disposizione di cui all’art. 133, comma 8 del Codice, la quale prevede per le Stazioni Appaltanti la possibilità, ove prevista negli atti di gara, di esaminare prima le Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica) e, solo in un secondo momento, la Busta A (documentazione amministrativa) (pag. 75); – i criteri di fissazione delle soglie di anomalia di cui all’art. 97 del Codice (pag. 82); – l’introduzione, all’art. 36 del Codice, del comma 6-ter, secondo il quale, nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica, oltre ai requisiti speciali, anche il possesso dei requisiti generali qualora l’Aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione nell’ambito del Mercato Elettronico (pag. 87); – l’introduzione, all’art. 80, comma 5, della lettera c-quater), la quale prevede l’esclusione dalle gare dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (pag. 86); – la sospensione, in via sperimentale, dell’obbligo di indicazione delle terna dei subappaltatori in sede di offerta, nonché di effettuare le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del Codice, riferite al subappaltatore. E’ previsto, altresì, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di indicare il subappalto nel bando di gara che, in ogni caso, non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (pag. 91).

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