In ordine alla corretta interpretazione di un bando nella parte in cui dispone che in caso di partecipazione in RTI (art. 48 d.lgs. n. 50/2016), i requisiti di capacità economica / finanziaria e tecnico / professionale (art. 83 d.lgs. n. 50/2016) debbano essere posseduti da tutti i membri del raggruppamento, tale clausola non dev’essere necessariamente intesa nel senso che tutti i componenti del RTI debbano esserne in possesso per l’intero. Detti requisiti, infatti, potrebbero essere frazionati e, quindi, la clausola potrebbe intendersi nel senso che tutti i candidati debbano possedere i requisiti in questione anche pro quota.Tale interpretazione, sotto un profilo logico, non contrasta nè con la ratio della costituzione di un RTI, né con una possibile differenza tra requisiti di partecipazione, tecnici ed economici, in termini di frazionabilità delle quote possedute da ciascuna impresa. Invero, la ratio del raggruppamento di imprese è quella di ampliare la platea dei possibili concorrenti, consentendo ai soggetti privi dei requisiti necessari di partecipare singolarmente alla procedura competitiva oppure di accedervi in associazione con altri operatori economici, anche al fine di acquisire esperienze e elementi curriculari da poter spendere in successivi affidamenti. Non avrebbe quindi senso limitare la partecipazione ai soli RTI i cui membri siano già in possesso singolarmente, e per intero, dei requisiti prescritti dalla lex specialis; una clausola di tale tenore, inoltre, dovrebbe ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, cit.. Diversamente, per quanto concerne i requisiti che riguardano il possesso di certificazioni di qualità, ambientali e/o tecniche – che per la loro stessa natura non sono frazionabili o che, comunque, riguardano determinate abilitazioni e certificazioni – questi dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i partecipanti al RTI, ove prescritto ai fini dell’esecuzione del contratto.