Nel caso in cui la lex specialis lo preveda espressamente, l’omesso versamento del contributo ANAC non può essere sanata da soccorso istruttorio perché condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 1065 del 10 luglio 2018 che ha accolto il ricorso presentato contro il provvedimento di ammissione di due ditte a cui, nonostante l’omesso e consapevole mancato versamento del contributo ANAC, la stazione appaltante ha concesso il soccorso istruttorio. Alla gara si presentavano 3 partecipanti, due dei quali non pagavano in contributo ANAC ritenendo di essere esenti perché una ditta individuale e l’altra società in nome collettivo. La Stazione Appaltante disponeva l’esclusione delle due ditte e l’aggiudicazione provvisoria alla attuale ricorrente a cui chiedeva di allegare la garanzia definitiva e il DURC onde concludere il procedimento. Successivamente la stazione appaltante comunicava l’aggiudicataria attuale ricorrente di aver revocato i provvedimenti di esclusione precedentemente disposti in considerazione della rivalutata ammissibilità del soccorso istruttorio per la regolarizzazione dell’omesso pagamento del contributo ANAC. Dopo la riammissione dei due concorrenti la stazione appaltante comunicava l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria. Il TAR, confermando un orientamento giurisprudenziale, ha accolto il ricorso confermando l’illegittimità della regolarizzazione disposta dalla stazione appaltante, nonostante una disciplina di gara chiara e non equivocabile.Il linea generale, i giudici di primo grado hanno confermato che l’obbligo di versamento del contributo ANAC è legislativamente qualificato come “condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche” (art. 1, comma 67 della legge 266/2005) da cui discerne che i concorrenti “sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005” (art. 3, comma 2 della deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1337). Ciò premesso, il TAR ha evidenziato come non è possibile ignorare a priori il soccorso istruttorio per la contribuzione ANAC che può essere applicato solo in alcuni particolari casi:
quando la procedura è regolata da una lex specialis che non indica espressamente l’obbligo di versamento del contributo ANAC, giustificando l’applicazione del principio comunitario secondo cui non sarebbe legittima l’esclusione da una procedura di evidenza pubblica di un concorrente che non abbia percepito, perché non espressamente indicato dagli atti di gara, un obbligo – il cui inadempimento sia sanzionato con l’esclusione – di provvedere al versamento di un importo per i fini della partecipazione alla predetta procedura;
nel caso di versamento di un importo inferiore al dovuto, da ciò discendendo l’ammissibilità del soccorso istruttorio “in ragione della solo parziale tardività e dell’errore in cui è incorso l’offerente nel corrispondere un importo inferiore a quello richiesto dal bando, errore che si connota come materiale e scusabile”.