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RUP, PROGETTISTA E DIRETTORI DI LAVORI. POSSONO ESSERE LA STESSA PERSONA?


Il Tar Friuli chiarisce, innanzi tutto, che la nomina del Dirigente di Settore a capo del gruppo di progettazione sia legittima perché non determina affatto un situazione di conflitto di interessi, dato che i dirigenti sono esclusi dalla percezione dei compensi di progettazion in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti stessi (cfr., Cass., Sez. IV^, sentenza n. 3094/2018). Inoltre, l’intervento di pavimentazione non rientra tra quelli per cui è vietata la commistione di ruoli tra RUP e progettista. Vero è, infatti, che le linee giuda, adottate dall’ANAC (in esecuzione di quanto dispone l’articolo 31, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016) con deliberazione n. 1096/2016, escludono che possano essere riassunte in un’unica persone la funzioni di RUP, direttore lavori e progettista nel caso di «lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro». Tuttavia, il rifacimento della pavimentazione di una strada (in sostanza la sostituzione delle vecchie lastre con lastre nuove), ancorché si tratti di una strada vincolata, non è qualificabile quale lavoro di speciale complessità o di particolare rilevanza, sicché non opera il surrichiamato divieto. Con la conseguenza che l’architetto incaricato poteva legittimamente assommare le funzioni di progettista con quelle di RUP.

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