Nel caso sottoposto al TAR Campania (7 marzo 2018, n. 1445) in una procedura di selezione pubblica, veniva mandata una domanda di partecipazione tramite la personale casella p.e.c. all’indirizzo all’uopo indicato dalla lex specialis. La domanda in parola risultava regolarmente firmata dalla candidata, mentre la copia della carta di identità, ad essa allegata, non risulta recare la richiesta sottoscrizione della candidata medesima. In questo caso va disapplicata la normativa del bando, laddove prevede l’esclusione della candidata in caso di omissione del documento firmato.La Pec e la firma sulla domanda, infatti, già da sole dimostrano l’identità del soggetto richiedente. Secondo il TAR Campania in questo senso, milita, innanzitutto, il tenore del comb. disp. artt. 38, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000 (“Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni … sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”) e 65, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 82/2005 (“Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica sono valide … se … sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità”), il quale si limita a imporre la sottoscrizione dell’istanza telematica e l’allegazione (e non anche la sottoscrizione) della copia del documento di identità dell’istante.A fronte di una simile previsione normativa, continuano i giudici campani, e quindi in rapporto alle esigenze da essa presidiate (di certezza circa la provenienza dell’istanza e l’identità del soggetto proponente), che già sono assicurate dalla firma apposta in calce alla domanda e dall’allegazione della copia del documento di identità dell’istante, si rivela irragionevole e sproporzionato l’ulteriore onere partecipativo di sottoscrizione di quest’ultima. I giudici campani aggiungono che la circolare esplicativo-interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010 (“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della p.e.c.”) ha chiarito che “l’inoltro tramite posta certificata … è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta … non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell’istanza con le modalità qualificate” di cui all’art. 65, comma 1, lett. a, b e c, del d.lgs. n. 82/2005, “fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz’altro da considerare valide da parte dell’amministrazione”. Peraltro, proprio sulla scorta di tali direttive ermeneutiche, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 167/2018 ha ritenuto illegittimo il bando di concorso, “laddove preclude l’ammissibilità delle domande, in quanto prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo p.e.c., con casella di posta intestata allo stesso mittente”; e ciò, in quanto l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma.– ad ulteriore suffragio delle tesi propugnate da parte ricorrente, militano pure: da un lato, la circostanza che l’art. 4, comma 2, dell’avviso di selezione impone (a pena di esclusione) di allegare alla domanda di partecipazione – non già la copia di un valido documento di riconoscimento, anch’esso sottoscritto, bensì ellitticamente, per sineddoche – “un valido documento di riconoscimento, anch’esso sottoscritto, a pena di esclusione”, così ingenerando nei candidati l’equivoco che la sottoscrizione richiesta possa essere quella riportata sul documento di identità fotocopiato; d’altro lato, la circostanza che la firma della candidata figurava, nella specie, già apposta in calce alla domanda di partecipazione; – ed invero, tali circostanze rendevano doveroso l’esercizio del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione ai fini della regolarizzazione dell’istanza presentata dalla Riccio.