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CODICE DEI CONTRATTI: RINVIATO IL SISTEMA ALTERNATIVO DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE


All’articolo 84, comma 12 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2018 è precisato che “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38, per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”. Si tratta di uno dei tanti provvedimenti che dovrebbero completare la struttura complessiva del Codice dei contratti e che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 18 aprile 2017 e che, quindi viaggi con un ritardo di oltre un anno. Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con il Comunicato 9 maggio 2018, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 maggio 2018, spiega i motivi per i quali l’ANAC non ha, ancora predisposto la proposta che dovrà essere utilizzata come base per predisporre il previsto decreto ministeriale. Il decreto previsto al citato comma 12 avrebbe dovuto essere predisposto per superare il sistema di qualificazione basato esclusivamente sulle Soa, facendo sperimentare alle “stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate” nuove modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali; nel comunicato, in pratica, è precisato che la sperimentazione di sistemi di qualificazione alternativi alle Soa va fatta, ma non prima di aver consolidato le novità del nuovo codice, sia relativamente al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti; che al sistema di rating d’impresa.Nel Comunicato il Presidente Cantone precisa, infatti, che la previsione contenuta nel citato comma 12 si inserisce in un contesto normativo che, nell’ottica di garantire la massima affidabilità delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, prevede l’istituzione:

  • all’articolo 38 del Codice del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;

  • all’articolo 83, comma 10 del sistema di rating d’impresa.

Tra l’altro, la previsione dell’articolo 84, comma 12 del Codice, deve essere coordinata con le disposizioni di cui all’articolo 83, commi 2 e 8 del Codice stesso, che demandano all’ANAC la formulazione della proposta al Ministro delle Infrastrutture sul sistema unico di qualificazione degli operatori economici e delineano con gli articoli 196 e 197 del Codice il sistema di qualificazione del contraente generale. Al fine di rispondere al mandato ricevuto, l’ANAC ha avviato dei tavoli tecnici di confronto con alcune stazioni appaltanti particolarmente qualificate, individuate sulla base dei dati relativi all’importo complessivo degli affidamenti e al numero di gare espletate nell’anno 2016 (Anas S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A., Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano e Comune di Milano) e con alcune associazioni di operatori economici (Cna, Anaepa Confartigianato, Aniem, Ance, Claai, Casartigiani, Cna, Confapi, Finco, Oice, Cooperative di Produzione e Lavoro).La proposta unitaria formulata dalle associazioni degli operatori economici intervenute al tavolo tecnico prevede la conservazione di un sistema unico di qualificazione, escludendo la possibilità di istituire sistemi integrativi giudicati troppo costosi per gli operatori economici con un possibile effetto riduttivo per la partecipazione alle procedure di affidamento, a scapito della concorrenza. Inoltre, gli operatori economici hanno evidenziato la necessità che il sistema ex articolo 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici sia costruito a valle dell’istituzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’articolo 38 del codice dei contratti pubblici, dal momento che, per espressa previsione normativa, il nuovo sistema può essere attuato solo da parte di stazioni appaltanti «particolarmente qualificate» ai sensi dell’articolo 38. Infine, hanno rappresentato che il nuovo sistema di qualificazione non deve prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per l’attestazione SOA, stabiliti gara per gara, accettando al massimo la previsione di una forma di qualificazione integrata per le gare di importi rilevanti, in cui sarebbero richiesti requisiti ulteriori, attinenti alla natura dell’appalto, proporzionati all’importo dei lavori, individuati secondo criteri oggettivi, giustificati dalla particolare complessità tecnico progettuale del lavoro.Sulla base delle precedenti proposte formulate dalle associazioni, l’ANAC ritiene che il termine annuale previsto dall’articolo 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici debba decorrere dall’adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiori a 150.000 euro e, pertanto, la proposta finalizzata all’adozione del decreto ministeriale avente ad oggetto modalità di qualificazione alternative o sperimentali sarà formulata dall’Autorità decorso un anno dall’adozione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del codice dei contratti pubblici, sulla base delle risultanze della relativa applicazione. Forse quando espresso dal Presidente Cantone è giusto ma è quanto meno strano che una disposizione di legge incui si parla in maniera estremamente chiara di “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice” possa essere interpretata in altra maniera.

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