Per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1845 del 23 marzo 2018 con la quale ha respinto un ricorso presentato contro un verdetto di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso per l’annullamento di un’aggiudicazione. In primo grado le ricorrenti avevano contestato il fatto che la commissione di gara aveva effettuato la parametrazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche senza procedere ad alcuna riparametrazione, né rispetto al macro-criterio “A.1” (“Metodologie ed attrezzature per l’esecuzione e l’organizzazione generale”) nel suo complesso, per il quale si prevedeva nel disciplinare un “Peso Wi 45 punti”, né rispetto al punteggio totale previsto per il merito tecnico, in relazione a “A. Elementi di valutazione di natura qualitativa”, per il quale si prevedeva nel disciplinare un “Peso Wi 75 Punti”. Avevano dedotto che, se anche una soltanto di tali due riparametrazioni fosse stata effettuata, come sarebbe stato imposto dalla lex specialis di gara, il loro R.T.I. sarebbe risultato vincitore. A sostegno di tale prospettazione avevano posto la “Tabella riepilogativa degli elementi di valutazione” delle offerte tecniche e la “Tabella riepilogativa degli elementi di valutazione di natura quantitativa” riportate nel disciplinare di gara e la precisazione contenuta al punto 13 dello stesso disciplinare sui criteri di formazione della graduatoria. I giudici di Palazzo Spada, in riferimento alla doppia riparametrazione, hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale seguito dal Tar e seguito anche quanto espresso dalle Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” che hanno previsto la mera facoltà per la stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara, in dichiarata continuità con la giurisprudenza prevalente. Ad un certo punto le linee guida ANAC n. 2 riportano:“Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri”.Considerato che nel caso di specie il disciplinare di gara non contiene alcuna esplicita clausola di c.d. riparametrazione, questa, secondo le appellanti, si dovrebbe desumere da quanto previsto nel punto 13 (Criterio di aggiudicazione) del disciplinare di gara.Secondo il Consiglio di Stato, confermando la tesi del TAR, la formula del metodo aggregativo-compensatore scelta dalla stazione appaltante (Ca=Sn [Wi*Vai]) ha previsto l’attribuzione del coefficiente fra 0 e 1 in riferimento a ciascun elemento in valutazione; quest’ultimo, secondo la precisazione dello stesso art. 13, non avrebbe potuto essere altro elemento, o criterio, che quello oggetto del confronto a coppie, il quale a sua volta non si sarebbe potuto attuare se non per ciascuno dei sotto-criteri previsti per il macro-criterio A1. L’opzione della stazione appaltante è chiara nel senso che dovesse essere ritenuta migliore l’offerta risultata tale tenendo conto di ciascuno degli elementi qualitativi espressi nei sub-criteri (sì da non potersi prescindere dalla valutazione e dalla parametrazione dei singoli elementi), senza prevedere un’(ulteriore) iper-valutazione dell’offerta, con una seconda riparametrazione “a corpo” per l’intero elemento A1, senza il supporto di un effettivo confronto (ed, a maggior ragione, con una terza riparametrazione per i criteri A1 e A2).A suggellare la correttezza di questa conclusione sta la parte finale del citato art. 13 del disciplinare di gara, secondo cui “Il punteggio finale si otterrà sommando i punteggi parziali relativi agli elementi dell’offerta tecnica organizzativa con quello relativo all’offerta economico-temporale e risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà conseguito il punteggio più alto“.