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RATING DI LEGALITÀ: L’ANTITRUST AVVIA LA PROCEDURA PER LA REVISIONE


L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con provvedimento n. 27060 pubblicato sul sito istituzionale il 9 marzo 2018 ha avviato la consultazione pubblica per la revisione del regolamento in materia di rating di legalità. I soggetti interessati possono esprimere le proprie valutazioni in merito al contenuto della delibera allegata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il Rating di legalità nasce con il regolamento attuativo adottato con delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 più volte modificata con le successive delibere 5 giugno 2014, n. 24953, 24 settembre 2014, n. 25121, 4 dicembre 2014, n. 25207 e 13 luglio 2016, n. 26166, con le quali si è ritenuto di modificare il Regolamento, per assicurare una sempre maggior efficacia del controllo che l’Autorità è chiamata a esercitare in sede di rilascio del rating. Nel provvedimento n. 27060 è, poi, precisato che, anche a seguito della crescente diffusione del rating di legalità tra le imprese e del correlato significativo aumento del numero di richieste di rating ricevute dall’AGCM, appare necessario procedere ad alcune modifiche del Regolamento prioritariamente volte alla semplificazione, snellimento e chiarificazione delle procedure per l’attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l’annullamento del rating di legalità. Le modifiche introdotte con il provvedimento in argomento nel testo attualmente vigente e che sono riportate nella bozza di regolamento posta in consultazione riguardano gli articoli 2, commi 2, lettere a) e b) e 3, 3, comma 2, lettera f), 5, commi 3, 3-bis, 3-ter e 8, 6, commi 2, 2-bis, 4-bis e 8, 7, comma 1, e 8 ma quella più importante è relativa all’articolo 5, commi 3-bis e 3-ter per il fatto stesso la nuova versione è adeguata all’articolo 213, comma 7 del Codice dei contratti in cui è previsto, specificatamente, che l’ANAC deve collaborare con l’AGCM per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese e che il rating di legalità concorre, anche, alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10 dello stesso Codice dei contratti.Al comma 3-bis dell’articolo 5 del testo revisionato e posto i consultazione è previsto che “Relativamente a ciascuna richiesta di attribuzione del rating pervenuta, l’Autorità trasmette tempestivamente all’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC – gli elementi e le informazioni utili per l’espletamento delle verifiche di competenza. La predetta trasmissione avviene preferibilmente in formato digitale. L’ANAC può formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni. L’ANAC collabora con l’Autorità, ai sensi dell’art. 213, co. 7, d.lgs. n. 50/2016, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del rating”Al comma 3-ter dello stesso articolo 5 del testo revisionato è, poi, previsto che l’AGCM “ai fini della valutazione delle richieste di attribuzione del rating, collabora con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia, ai quali può sottoporre richieste di informazioni e/o di pareri sia su questioni di carattere generale, che su singoli aspetti attinenti le domande ricevute”. Interessante, per ultimo, la modifica introdotta all’articolo 8 con cui è previsto che “le iscrizioni relative alla revoca e all’annullamento permangono nell’elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi”.

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