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AVVALIMENTO INFRAGRUPPO: SUSSISTE ONERE PROBATORIO E DOCUMENTALE SEMPLIFICATO


Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 4336 del 13 settembre 2017, si è pronunciato sull’onere probatorio e documentale in presenza di un avvalimento infragruppo.Così i giudici di Palazzo Spada: “Secondo la giurisprudenza più recente, nel caso di avvalimento infragruppo sussiste un onere probatorio e documentale semplificato, non sussistendo neppure l’obbligo di stipulare con l’impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lett. g) (Cons. Stato Sez. IV 12/1/2017 n. 52)”. Nel caso di specie, peraltro, era stato regolarmente prodotto anche il contratto di avvalimento in ossequio q a quanto stabilito dal bando di gara e la capogruppo aveva dato piena dimostrazione di possedere il requisito di fatturato per un importo superiore a quello richiesto e si era impegnata a trasferire tale requisito alla propria controllata nell’ambito della relazione infragruppo.

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