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Bandi di gara: il CdS sull’applicabilità della clausola sociale


Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4079 del 28 agosto 2017, si è pronunciato sulla portata applicativa dell’obbligo o meno dell’inserimento della c.d. “clausola sociale” nei bandi di gara. I giudici di Palazzo Spada hanno innanzitutto rilevato che nel caso di specie trova applicazione il nuovo codice appalti approvato nella fase anteriore al decreto correttivo in quanto il bando in questione risultava pubblicato nelle date del 20 e del 22 aprile 2016. Pertanto, trova attuazione non già la disposizione dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 secondo la nuova formulazione prevista dal decreto correttivo, ma l’art. 50 secondo il regime previgente, laddove era prevista, in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di inserire nel bando apposita clausola sociale. Si legge, inoltre, dalla sentenza che “Con riguardo alla latitudine applicativa degli obblighi connessi alla c.d. ‘clausola sociale’, la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, mentre i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (sul punto – ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 2.12.2013, n. 5725)”.

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