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Appalti: legittima esclusione in caso di omesso pagamento delle tasse


Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, con la sentenza n. 1173 del 20 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusione di una ditta che ha ricevuto una cartella di pagamento per un importo di circa 50.000 euro prima di prendere parte alla gara.Nel caso di specie, l’offerta della ricorrente era stata accompagnata, ex art. 80 d.lgs. 50/2016, dalla dichiarazione di non aver commesso “gravi violazioni relative al pagamento di imposte definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”. Secondo il Collegio, “ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”. Pertanto, per fornire la provare del carattere non definitivo della “debenza” del tributo iscritto a ruolo nella cartella esattoriale notificata, la società avrebbe dovuto procedere all’accertamento presso l’Agenzia delle Entrate del tributo al quale le somme indicate nella cartella si riferivano e, successivamente, avrebbe dovuto verificare “se l’atto impositivo da cui scaturiva il debito era stato correttamente portato a sua conoscenza o meno”. Quindi, in conclusione, non è stata fornita alcuna prova circa la non definitività dell’atto di accertamento che ha portato ad iscrivere a ruolo le somme poi inserite nella cartella esattoriale.

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