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DLGS n. 50/2016: Pubblicato dall’Anac il nuovo Regolamento sulla vigilanza collaborativa


L’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha pubblicato il 14 luglio scorso il Regolamento approvato nella seduta del 28 giugno 2017 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici” Il Regolamento, che è stato precedentemente sottoposto a consultazione pubblica sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recepisce le prassi applicative sviluppatesi nell’attuazione dei molteplici Protocolli di Vigilanza Collaborativa con le stazioni appaltanti, sulla base del modello adottato in occasione del grande evento Expo-Milano, cercando di preservare, al contempo, l’ormai acquisita snellezza procedimentale e la tempestività d’intervento. Il nuovo Regolamento alla luce dei principi generali stabiliti dalla Legge n. 241/1990:

  • specifica la griglia di presupposti per la valutazione di ammissibilità delle istanze di vigilanza collaborativa, in attuazione della previsione dell’art. 213, comma 3, lett. h), D.lgs. n. 50/2016, in base alla quale l’attività di vigilanza collaborativa deve essere svolta ‘per affidamenti di particolare interesse’;

  • descrive il procedimento attraverso il quale si svolge l’azione di vigilanza collaborativa, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di attivazione e di espletamento della vigilanza sulle singole gare previa stipula con le stazioni appaltanti interessate di Protocolli di Vigilanza Collaborativa;

  • indica la tipologia di atti dell’Autorità che vengono emanati a conclusione dell’attività di vigilanza (osservazioni);

  • garantisce un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di massima celerità dell’azione di vigilanza collaborativa che implica un procedimento semplificato e le garanzie del contraddittorio;

  • definisce gli opportuni raccordi con l’esercizio di altre forme di vigilanza da parte dell’Autorità.

Il nuovo assetto regolamentare, alla luce delle indicazioni normative, appare più funzionale a garantire che le attività di vigilanza preventiva vengano svolte in modo efficace ed efficiente, concentrandosi su opere pubbliche, forniture o servizi che presentano aspetti critici sotto il profilo della scelta e gestione della procedura selettiva nonché del mercato o delle circostanze di riferimento. Nella redazione del testo sono state tenute in considerazione le indicazioni contenute nel parere n.2777 del 28.12.2016 reso dal Consiglio di Stato sulla regolamentazione dell’azione di vigilanza generale dell’Autorità.

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