Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 3 del 3 luglio 2017, si è pronunciato sul mantenimento dei requisiti di efficacia dell’attestazione SOA senza soluzione di continuità in caso di cessione di ramo d’azienda. Secondo l’AP, alla verifica triennale positiva di validità della attestazione SOA, deve collegarsi non l’effetto di una rinnovazione ex nunc della validità del precedente certificato quanto piuttosto l’attestazione della sua perdurante validità, senza soluzione di continuità. Ciò implica l’esclusione che ogni trasferimento di ramo d’azienda comporti comunque l’automatica decadenza dalla titolarità delle attestazioni SOA anche se il cedente non perde la consistenza che gli ha consentito di ottenerne il rilascio, come poi accertato in sede di verifica triennale. Si legge, infatti: “Ne discende che non automaticamente in caso di trasferimento del ramo d’azienda sono trasferiti anche i requisiti di cui all’art. 79, comma 1 del DPR n. 207/2010. In particolare, è ben possibile che la cessione di parti dell’azienda, ancorché qualificate come ramo aziendale, si riferisca a porzioni prive di autonomia funzionale nel contesto dell’impresa e comunque non significative, quindi non sia tale da generare la perdita in capo al cedente (e il correlato acquisto in capo al cessionario) dei requisiti di qualificazione”.