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Super appalto Consip: illegittimo secondo il CdS


Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3110 del 26 giugno 2017, ha dichiarato illegittimo un super appalto indetto da Consip, senza alcuna previsione di suddivisione in lotti, in quanto lesivo della concorrenza. Si legge dalla sentenza: “La giurisprudenza da tempo assume che sussiste l’onere d’immediata impugnazione del bando di gara pubblica per contestare clausole di loro impeditive dell’ammissione dell’interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara”. Nel caso di specie era stata prevista da Consip una clausola contenente la previsione della dimostrazione di un requisito di un fatturato globale di ingente entità, pari a 23 milioni di euro, il che determina una lesione della situazione giuridica di chi intende partecipare ma non può farlo a causa della barriera all’ingresso provocata da clausole del bando per lui insuperabili “perché immediatamente escludenti o che assume irragionevoli o sproporzionate per eccesso”. Infine, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato l’assoluta abnormità della mancata suddivisione in lotti della gara. Infatti, immotivatamente e irragionevolmente, è stata accorpata in un’unica gara (c.d. lotto unico o ‘macrolotto, di ben 23 milioni di euro) una tipologia di servizi dalle consistenti dimensioni economiche, che dovevano indurre al frazionamento in più lotti per non restringere irrazionalmente la partecipazione alla gare degli operatori del settore, in danno dei principi di concorrenza (e favor partcipationis), buon andamento dell’amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità.

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