Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 21 giugno 2017, n.96 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” arrivano tre ulteriori modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Si tratta dell’inserimento per mezzo dell’articolo 52-ter del decreto-legge n. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017, nell’articolo 211 del Codice dei contratti pubblici dei tre seguenti nuovi commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater: “1-bis. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter” che, anche, se in maniera più ammorbidita, ridanno a Raffaele Cantone quei poteri che erano stati tolti con l’abrogazione del previgente comma 2 abrogato dal “decreto correttivo”. Le nuove modifiche fanno seguito a quelle che ha subito in un anno con:
l’avviso di rettifica monstre di 8 pagine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Gazzetta Ufficiale 21/12/2016, n. 297 – Supplemento ordinario n. 57);
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e de-finizione di termini” (Gazzetta Ufficiale 30/12/2016, n. 304) convertito dalle legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 28/02/2017, n. 49);
il decreto-legislativo 19 aprile 2017, n. 56, cosiddetto “decreto correttivo” recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Gazzetta Ufficiale 5/5/2017, n. 103 – Supplemento ordinario n. 22).
C’è, anche, da aggiungere che dall’articolo 52-quater del citato decreto-legge n. 50/2017 viene introdotto un articolo riguardante l’Organizzazione dell’ANAC che in un primo momento aveva trovato posto nel correttivo all’articolo 213 comma 1 del Codice dei contratti pubblici ma, prima delìapprovazione definitiva era stato stralciato; il testo dell’articolo è il seguente: “L’Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell’Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º febbraio 2016, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall’applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.