Il Bando di gara che prevede l’aggiudicazione del criterio del prezzo più basso è immediatamente impugnabile senza attendere l’aggiudicazione, lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza N. 2014 del 02/05/2017. Sussistono tutti presupposti per non rinviare il ricorso alla conclusione della gara a fronte:
della posizione giuridica legittimante ad una competizione secondo regole meritocratiche di qualità oltre che di prezzo;
della lesione attuale e concreta, generata dall’applicazione del predetto criterio in difetto dei presupposti di legge;
dell’interesse a ricorrere da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio “ordinario” e generale.
Con il Nuovo Codice degli Appalti risulta evidente che vi sono aspetti fisiologicamente disciplinati dal bando che assumono importanza, come il corretto esercizio del potere di regolazione della gara e l’interesse del singolo operatore economico a mostrare e far apprezzare il proprio prodotto, la qualità e i propri servizi.